Home

18/07/2016 - Cooperative sociali: regime IVA relativo a prestazioni sociali, sanitarie ed educative

Cooperative sociali: regime IVA relativo a prestazioni sociali, sanitarie ed educative

Con Circolare 15 luglio 2016, n. 31, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti concernenti il regime IVA relativo a prestazioni sociali, sanitarie ed educative rese da cooperative sociali (art. 1, commi 960, 962 e 963, Legge n. 208/2015).
In particolare, il documento di prassi precisa che:
  • l'aliquota IVA del 5%, su servizi sociosanitari resi da cooperative sociali e loro consorzi, si applica alle prestazioni dipendenti da contratti stipulati, rinnovati o prorogati dal 1° gennaio 2016. Per le prestazioni dipendenti da contratti stipulati anteriormente le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l'aliquota IVA del 4%;
  • l'esenzione dall'imposta si applica alle cooperative non sociali aventi la qualifica di ONLUS;
  • l'aliquota IVA ordinaria del 22%, su servizi sociosanitari si applica alle cooperative non sociali e non ONLUS, a patto che non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni.


Indice completo SeacInfo


Possibile controllare la comunicazione di estinzione dell'ipoteca direttamente online: Comunicato

Con Comunicato Stampa 8 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è possibile verificare direttamente online la cancellazione dell'ipoteca su proprio immobile.
In particolare, accedendo ai canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline e Entratel), il debitore che ha estinto il proprio mutuo può verificare lo stato della comunicazione di estinzione dell'obbligazione inviata dal creditore. Tale servizio è attivo su tutto il territorio tranne che nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nelle zone in cui vige il sistema tavolare.


Indice completo SeacInfo


Giustificato il lavoratore che diserta il lavoro perché collocato in diversa sede dopo la sentenza di reintegra

Con la Sentenza n. 14375 del 14 luglio 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità della scelta del lavoratore di non presentarsi sul luogo di lavoro a seguito di sentenza di reintegra, in quanto il DDL lo ha assegnato ad una sede diversa rispetto a quella dove in precedenza aveva prestato servizio.
La Suprema Corte ha dato ragione al lavoratore che, quindi, non può essere licenziato per giusta causa per non essersi presentato sul luogo di lavoro presso una sede diversa assegnatagli dopo essere stato reintegrato a seguito di sentenza: il giudice in quella sede aveva riconosciuto come indeterminato un rapporto di lavoro iniziato come tempo determinato, disponendo quindi la reintegra sul posto di lavoro.


Indice completo SeacInfo


Non licenziato il dipendente che si appropria di merce alla luce del sole

In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente (nel caso di specie una commessa di un supermercato), che ha rubato alcuni alimenti all'interno dell'esercizio commerciale in cui lavora e li ha consumati davanti a tutti, senza nascondersi.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 14575 del 15 luglio 2016, ha precisato che la sanzione espulsiva non è giustificata, in quanto la condotta del lavoratore non è talmente grave da compromettere il rapporto fiduciario con il datore.