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18/10/2016 - Bonus cultura: definite le regole di attribuzione e utilizzo della Carta elettronica

Bonus cultura: definite le regole di attribuzione e utilizzo della Carta elettronica

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2016, n. 243, il D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187 disciplinante i criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta elettronica, prevista dall’art. 1, comma 979, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni (c.d. "Bonus cultura").
In particolare, la Carta elettronica:
  • è concessa in favore dei soggetti residenti in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che compiono 18 anni nel 2016. Per l’attivazione della Carta, i soggetti beneficiari devono provvedere alla registrazione sull’apposita piattaforma entro il 31 gennaio 2017;
  • ha un valore di 500 euro, spendibili per l’acquisto di:
  • biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
  • libri;
  • titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
  • è utilizzabile entro il 31 dicembre 2017.


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Assegnazione dei beni ai soci anche se la società è il liquidazione, Risoluzione

Con Risoluzione 17 ottobre 2016, n. 93, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sull’assegnazione agevolata dei beni ai soci ai sensi dell’art. 1, commi da 115 a 120, L. n. 208/2015.
In particolare, il documento di prassi chiarisce che:
  • gli immobili appartenenti a società in liquidazione rientrano nel regime agevolato di assegnazione dei beni ai soci;
  • l’eventuale cessione degli immobili, effettuata dai soci in un momento successivo all’assegnazione, è da considerarsi fiscalmente legittima, non configurando un’ipotesi di abuso del diritto (art. 10-bis, L. n. 212/2000) ma un legittimo risparmio d’imposta.


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Lavoro accessorio: le prime precisazioni sulla nuova comunicazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, fornisce i primi chiarimenti circa il nuovo obbligo comunicativo introdotto dal D.Lgs n. 185/2016 sul lavoro accessorio.
Nel particolare:
  • sono forniti gli indirizzi e-mail ai quali inviare le comunicazioni;
  • viene rinviata l’attivazione del numero di SMS, quale altro canale di comunicazione;
  • viene precisato che la comunicazione alle sedi territoriali dell’Ispettorato stesso non è sostitutiva di quella di inizio attività da inviare all’INPS, ma si affianca alla stessa.


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Qualifica di dirigente anche senza essere l’alter ego dell’imprenditore

Secondo la Corte di Cassazione è da respingere l’interpretazione restrittiva per cui la qualifica di dirigente va riconosciuta soltanto a chi è l’alter ego dell’imprenditore, poiché in base all’attuale assetto delle aziende tale livello può essere attribuito anche ai dipendenti con elevate conoscenze scientifiche e tecniche che li collocano in posizione di forza sul mercato del lavoro.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 20805 del 14 ottobre 2016, ha chiarito che la nozione restrittiva di dirigente non risulta in linea con la contrattazione collettiva e la prassi sindacale, che hanno portato al riconoscimento di tale qualifica anche a figure professionali non investite di poteri e di funzioni in grado di improntare la vita dell’azienda.