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18/11/2016 - Anomalie dichiarazione IVA periodo d’imposta 2015: Provvedimento

Anomalie dichiarazione IVA periodo d’imposta 2015: Provvedimento

Con Provvedimento 17 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui saranno comunicate ai contribuenti le anomalie relative alla dichiarazione IVA del periodo d’imposta 2015 nonché le modalità con cui i soggetti interessati potranno regolarizzare la propria posizione fiscale.
In particolare, tra le precisazioni fornite, l’Agenzia ha specificato che:
  • in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2015, i contribuenti possono ravvedersi, presentando la dichiarazione entro il 29 dicembre 2016 (90 giorni dal termine del 30 settembre 2016) con il versamento delle sanzioni in misura ridotta;
  • qualora sia stata presentata la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2015 con la compilazione del solo quadro VA, i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione presentand o una dichiarazione integrativa beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

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Iva ridotta su capsule/cialde al consumatore finale

Con Risoluzione 17 novembre 2016, n. 103, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito al corretto trattamento da applicare per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici a capsule/cialde.
In particolare, il documento di prassi precisa che l’aliquota del 10% (D.P.R. n. 633/1972, Parte III, Tabella A, n. 121), prevista per la somministrazione di alimenti o bevande effettuata mediante distributori automatici, si applica quando:
  • l’acquirente della capsula/cialda è l’effettivo utilizzatore della stessa (ad esempio, l’acquisto di cialde/capsule da parte del datore di lavoro per l’utilizzo proprio o dei collaboratori);
  • il contratto di comodato o noleggio del distributore automatico e le fatture relative alla fornitura delle capsule/cialde siano intestati alla stessa persona.

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INPS: la prescrizione rimane breve anche se la cartella non è impugnata

Con la Sentenza n. 23397 depositata il 17 novembre 2016 la Cassazione a Sezioni riunite è intervenuta in merito alla durata della prescrizione nel caso in cui la cartella non sia impugnata entro i termini di legge (40 giorni).
La Suprema Corte, bocciando il ricorso dell’INPS, ha sentenziato che qualora la cartella non venga impugnata entro i termini di legge, la relativa prescrizione non passa da breve (5 anni) a lunga (10 anni): principio questo che può essere esteso anche a imposte e tasse oltre che ai contributi.