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19/02/2016 - Agevolazioni prima casa: scomodità non equivale a inidoneità abitativa, Sentenza

Agevolazioni prima casa: scomodità non equivale a inidoneità abitativa, Sentenza

Con Sentenza 5 febbraio 2016, n. 2278, la Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente che possiede due immobili nello stesso comune non ha diritto alle agevolazioni sulla prima casa nonostante l'altra abitazione non sia adatta a soddisfare le esigenze abitative della famiglia (ad es. una sola stanza per più figli).
I giudici hanno affermato che per beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (art. 1, comma 2, D.L. n. 16/1993), l'acquirente non deve possedere altro fabbricato idoneo ad abitazione oppure può possedere un altro alloggio ma concretamente inidoneo a sopperire i bisogni abitativi della famiglia. Quindi, nel caso in cui il contribuente possieda due immobili, i benefici fiscali possono essere conservati solo se egli riesce a dimostrare che uno dei due immobili è inidoneo ai fini abitativi (ad es. è inagibile).

Diritto al risarcimento del danno biologico per il lavoratore deceduto per tumore

Secondo la Corte di Cassazione la corresponsione da parte dell'INAIL dell'indennità per il danno biologico sofferto dal lavoratore, morto in seguito ad una neoplasia causata da inalazione di fibre di amianto, non esclude la corresponsione del maggior pregiudizio patito in concreto, da riconoscersi agli eredi che presentano idonea documentazione.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 3074 del 17 febbraio 2016, ha chiarito che, pur essendo prevista l'estensione della copertura assicurativa obbligatoria gestita dall'INAIL anche al danno biologico, le somme eventualmente corrisposte dall'Istituto non esauriscono il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in capo all'assicurato.