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19/04/2016 - Quietanza esente dall'imposta di bollo, Risoluzione

Quietanza esente dall'imposta di bollo, Risoluzione

Con Risoluzione 18 aprile 2016, n. 25, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, applicabile alle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a infrazioni stradali.
In particolare, il documento di prassi ha precisato che le quietanze emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali, sono esenti dall'imposta di bollo (art. 5, comma 4, della tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972).

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Niente imposta di bollo sui certificati anagrafici richiesti dagli studi legali: Risoluzione

Con Risoluzione 18 aprile 2016, n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.
In particolare, ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 115/2002, i certificati anagrafici, qualora siano richiesti dalle parti processuali, sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo, in quanto "antecedenti, necessari e funzionali ai procedimenti giurisdizionali".

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Licenziamento illegittimo: dal danno non va detratto il compenso percepito da altro rapporto di lavoro

Con la Sentenza n. 7685 del 18 aprile 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla quantificazione del danno da corrispondere per licenziamento illegittimo, nel caso in cui il lavoratore abbia anche un secondo rapporto di lavoro con altro datore.
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che, in riferimento al periodo tra il licenziamento e la sentenza di annullamento, non può essere ricondotta all'aliunde perceptum anche la retribuzione percepita dal lavoratore nell'ambito di un secondo lavoro con altro datore di lavoro, già in essere prima dell'intimazione del licenziamento.

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Ingresso di cittadini stranieri per lo svolgimento di tirocini formativi: erogazione di contributi

Il Ministero del Lavoro rende noto che, nell'ambito del Programma "La Mobilità Internazionale del Lavoro", attuato da Italia Lavoro S.p.A., è disponibile un Avviso per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere tirocini formativi individuali di cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che fanno ingresso in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. f), del D.Lgs n. 286/1998 e dell'art. 40, comma 9, lett. a) e comma 10, del DPR n. 394/1999.
I tirocini dovranno avere una durata compresa tra un minimo di 3 ed un massimo di 6 mesi e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2016.
I contributi, a rimborso, a favore dei soggetti beneficiari ammontano, al massimo, a euro 6.000,00 per ciascun tirocinio.
Le informazioni relative ai requisiti di partecipazione ed alle modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito www.italialavoro.it, alla sezione "BANDI".