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20/01/2016 - Trasmissione dati per la predisposizione del Mod. 730 precompilato: Decreto approvato

Trasmissione dati per la predisposizione del Mod. 730 precompilato: Decreto approvato

In data 19 gennaio 2016, il MEF ha reso disponibile sul proprio sito internet il Decreto 13 gennaio 2016, che a breve sarà pubblicato in G.U., contenente i termini e le modalità di trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati utili alla predisposizione del Mod. 730 precompilato.
In particolare, con detto Decreto è stato precisato che, a decorrere dai dati relativi al 2015, dovranno essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati dell'anno precedente relativi:
  • alle spese di istruzione per frequenza di corsi di istruzione universitaria, di specializzazione, corsi di perfezionamento, master e dottorati di ricerca, da parte delle università statali e non statali;
  • all'ammontare delle spese funebri nonché i dati relativi al soggetto deceduto e dei soggetti intestatari della fattura, da parte dei soggetti che emettono f atture relative a spese funebri;
  • ai bonifici effettuati in relazione a spese per ristrutturazione edilizia e/o interventi di risparmio energetico, da parte di Banche e Poste Italiane.

Centralinisti non vedenti: aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative

È stato pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it il Decreto 8 gennaio 2016, con il quale il Ministero del Lavoro aggiorna gli importi delle sanzioni amministrative, di cui all'articolo 10, comma 1 e 2, della Legge n. 113/1985, che interessano il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.
Ne consegue che:
  • in caso di omessa denuncia alla DTL delle nuove installazioni o trasformazione di centralini telefonici che comportino obblighi di assunzione, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 128,82 a 2.576,18;
  • i datori di lavoro che, pur essendone obbligati, non assumono centralinisti privi della vista sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 25,73 a 102,73 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

Illecita la trattenuta dello stipendio ai lavoratori che si rifiutano di lavorare a causa dei pericoli sulla linea produttiva

In materia di sicurezza sul lavoro, qualora l'attività debba essere interrotta momentaneamente a causa di una violazione del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'articolo 2087 del codice civile, che comporta un intervento manutentivo sulla linea produttiva, la Corte di Cassazione ha ricordato che, da un lato, l'astensione dal lavoro da parte dei dipendenti è legittima e, d'altro canto, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la normale retribuzione.
Nella Sentenza n. 836 del 19 gennaio 2016, i giudici della Corte Suprema hanno così risolto una diatriba sorta tra azienda e lavoratori, che si erano rifiutati di proseguire l'attività fintanto che il datore non ponesse in atto misure volte a tutelare la loro sicurezza sulla linea produttiva. I giudici hanno ricordato che il lavoratore non può essere penalizzato qualora la mancata esecuzione della prestazione derivi da inadempienze non imputabili allo stesso e, per tanto, la trattenuta dello stipendio operata dal datore per il periodo di interruzione dell'attività è illecita.

Nuovo bando INAIL per il rafforzamento della formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2016 è stato pubblicato un bando dell'INAIL che finanzia progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I soggetti attuatori sono tenuti ad inviare i progetti entro le ore 13 del prossimo 19 aprile.

Riduzione contributiva in edilizia per l'anno 2015: confermato l'11,5%

È stato pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2015, concernente la determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l'anno 2015.
Tale decreto conferma, per l'anno 2015, la riduzione contributiva nella misura dell'11,5%.