Expo Milano 2015: trattamento fiscale sulle cessioni dei padiglioni, CircolareCon Circolare 20 gennaio 2016, n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle operazioni relative alla fase di smantellamento dei padiglioni espositivi di EXPO 2015.In particolare, il documento di prassi chiarisce che le cessioni dei padiglioni e dei beni impiegati per la loro realizzazione dai Partecipanti Ufficiali all'EXPO Milano 2015 sono fuori campo IVA in quanto relativi allo svolgimento dell'attività istituzionale espositiva. Per i Partecipanti Non Ufficiali, invece, va verificato caso per caso, se la cessione è riferibile alla sfera istituzionale o a quella commerciale. Inoltre, la Circolare fornisce dei chiarimenti sulle altre imposte relative a tali cessioni e sulle diverse fattispecie che possono presentarsi, tenendo conto della diversa natura dei soggetti interessati. |
Codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta riqualificazione imprese alberghiere: RisoluzioneCon Risoluzione 20 gennaio 2016, n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione mediante il Mod. F24, del credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere di cui all'art. 10, D.L. 31 maggio 2014, n. 83.In particolare, va utilizzato il nuovo codice tributo "6850" denominato "Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere - D.M. 7 maggio 2015". Si ricorda che le modalità e i termini di fruizione del credito in questione sono state definite con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14 gennaio 2016 (si veda la Seacinfo del 15 gennaio 2016). |
INPS: pubblicati i modelli di richiesta di legislazione applicabile (A1)Con il Messaggio n. 218 del 20 gennaio 2016 l'INPS, in relazione alla modulistica UE, rende noto che sul proprio sito sono disponibili i modelli di richiesta del certificato di legislazione applicabile (A1).Si ricorda che detto certificato deve essere rilasciato, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nel caso in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno Stato membro dell'UE, diverso da quello di provenienza (distacco), o nell'ipotesi di svolgimento dell'attività lavorativa in più Stati membri (lavoro contemporaneo). |
INPS: i chiarimenti sulla concessione delle domande di CIGOL'INPS, nella Circolare n. 7 del 20 gennaio 2016, fornisce istruzioni operative in merito alla nuova disciplina sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie, ricordando che dal 1° gennaio 2016 l'esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO spetta ai direttori di sede.Pertanto, le domande di CIGO devono essere inviate alle sedi INPS territorialmente competenti con riferimento all'ubicazione dell'unità produttiva. |