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21/04/2016 - Modalità di richiesta di rimborso delle somme restituite al soggetto erogatore: Decreto

Modalità di richiesta di rimborso delle somme restituite al soggetto erogatore: Decreto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2016, n. 88, il Decreto MEF 5 aprile 2016, con il quale sono state disposte le modalità di richiesta di rimborso delle somme, assoggettate a tassazione in anni precedenti, restituite al soggetto erogatore e non dedotte dal reddito complessivo, come previsto dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR.
In particolare, è stato previsto che:
  • a decorrere dal periodo d'imposta 2016, il contribuente tramite apposita comunicazione, può richiedere al sostituto d'imposta la deduzione delle citate somme dal reddito di lavoro dipendente, nell' ipotesi in cui la citata deduzione non sia avvenuta nello stesso periodo d'imposta della restituzione;
  • in alternativa a quanto sopra, il contribuente può chiedere il rimborso dell'importo determinato applicando all'intero ammontare delle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di red dito (23%). Tale richiesta deve essere:
  • effettuata entro il biennio che decorre dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le somme;
  • presentata in carta libera agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

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Bonus "Stradivari": nuovo codice tributo

Con Risoluzione 20 aprile 2016, n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6865" per l'utilizzo in compensazione, mediante il Modello F24, del credito d'imposta relativo al contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi ai sensi dell'art. 1, comma 984, L. n. 208/2015.
Il documento di prassi ricorda che il bonus in oggetto prevede:
  • uno sconto massimo di 1.000 euro a favore degli studenti del conservatorio e degli istituti musicali pareggiati per l'acquisto di uno strumento nuovo, coerente con il corso di studi;
  • che i venditori recuperano sotto forma di credito d'imposta lo sconto riconosciuto agli acquirenti sul prezzo di vendita.

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Partenza della gestione CIGO con "ticket" dal 23 maggio 2016: Messaggio INPS

L'INPS, con il Messaggio n. 1759 del 20 aprile 2016, rende noto che a partire dal 23 maggio 2016 il nuovo sistema di gestione della CIG tramite "ticket" diventa obbligatorio per tutte le domande di CIG ordinaria industria. Per quanto riguarda le domande di CIGO edilizia, l'Istituto precisa che le modalità di presentazione con "ticket" diventeranno obbligatorie dal prossimo 6 settembre.

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Disabili: autocertificazione all'esonero per gli addetti a lavorazioni pericolose

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 2452 del 15 aprile 2016, ha fornito le prime indicazioni per autocertificare l'esonero dall'obbligo, di cui all'art. 3 della Legge n. 68/1999, per gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
L'autocertificazione deve essere presentata telematicamente entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'apposito Decreto illustrativo del 10 marzo 2016, in corso di registrazione alla Corte dei conti.

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Contratti di solidarietà: istruzioni per il conguaglio delle maggiorazioni

L'INPS, con il Messaggio n. 1760 del 20 aprile 2016, rende noto che gli incrementi di integrazione salariale previsti per i contratti di solidarietà, anticipati dalle aziende, dovranno essere conguagliati nei flussi Uniemens entro e non oltre:
  • il periodo di paga "giugno 2016", per quanto concerne le maggiorazioni del 10% relative al 2015 e non ancora conguagliate;
  • il periodo di paga "gennaio 2017", per quanto concerne le maggiorazioni del 10% relative al 2016.

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Licenziamento illegittimo e risarcimento in base alla tutela obbligatoria

Secondo la Corte di Cassazione, nell'ipotesi di un provvedimento espulsivo illegittimo ed in mancanza dei requisiti dimensionali per l'applicazione dell'art. 18 della Legge n. 300/1970 (tutela reale), il risarcimento del danno, sussistendone i presupposti, va riconosciuto in base all'art. 8 della Legge n. 604/1966, in conseguenza dell'accertata applicabilità della sola tutela obbligatoria.
In particolare, con la Sentenza n. 7978 del 20 aprile 2016, viene precisato che l'attribuzione del risarcimento è giustificata in base al principio che nella maggiore prima domanda va necessariamente ricompresa la minore seconda (che varia da 2,5 a 6 mensilità, stante l'anzianità del lavoratore), entrambe derivanti dal medesimo titolo, l'illegittimità del licenziamento denunciato.