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22/01/2016 - Disponibili le bozze dei Modelli UNICO 2016

Disponibili le bozze dei Modelli UNICO 2016

Con Comunicato Stampa del 21 gennaio 2016 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sul proprio sito Internet sono disponibili le bozze dei modelli dichiarativi 2016 UNICO SC, UNICO SP, UNICO ENC, del modello Consolidato nazionale e mondiale e le relative istruzioni.
In particolare, tra le novità che emergono dai modelli, quelle di maggior rilievo riguardano:
  • la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni; nel quadro RQ sono state aggiunte tre sezioni per i contribuenti che si avvalgono della possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali;
  • l'introduzione della nuova sezione nel quadro RQ dedicata alle società di capitali che assegnano beni ai soci, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IR AP;
  • i contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno esercitato l'opzione per il patent box: tali redditi non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare (per il 2015 e il 2016 l'esclusione è determinata in misura pari al 30% e al 40%). La quota del reddito escluso da tassazione dovrà essere indicata nei quadri RF e RG del modello.

Altre novità riguardano la dichiarazione integrativa (appositi codici), le perdite su crediti, i dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata e le spese intercorse con imprese localizzate in detti Paesi, le società di comodo e l'eventuale interpello disapplicativo.

Proroga invio spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria: Comunicato

Con Comunicato 21 gennaio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la proroga del termine per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie 2015.
In particolare, con il Comunicato in esame è stato segnalato che:
  • i soggetti tenuti all'invio delle spese sanitarie 2015 (medici, farmacie, strutture sanitarie, ecc.) avranno tempo fino al 9 febbraio 2016 per la trasmissione telematica al Sistema TS.
    Si ricorda che il termine fissato dalla norma è il 31 gennaio di ogni anno; tuttavia, quest'anno tale scadenza sarebbe slittata comunque al 1° febbraio 2016, in quanto il 31 gennaio cade di domenica;
  • il termine entro cui i contribuenti possono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all'utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2015 per l'elaborazione del 730 precompilato è posticipato al 9 marzo 2016. In pratica, i soggetti interessati potranno esercitare l'opposizione direttamente all'Agenzia fino al 31 gennaio 2016 e dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 accedendo direttamente all'area autenticata del sito internet del Sistema TS.

Distacco: gruppi di imprese come le reti di imprese

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello avanzato da Confindustria, ha chiarito che l'interesse del distaccante in caso di distacco può essere riconosciuto anche all'interno di gruppi di imprese, al pari delle reti di imprese disciplinate dall'articolo 30, comma 4-ter, del D.Lgs n. 276/2003.
Con risposta all'Interpello n. 1 del 20 gennaio 2016, il Ministero ha infatti precisato che, come nel caso del contratto di rete tra aziende, anche nel gruppo di imprese può essere ravvisato un "intento comune", cioè l'esistenza di un "medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico", tale da rendere lecito il ricorso all'istituto del distacco.

Rispetto delle fasce di reperibilità: esclusi i lavoratori con patologie gravi

Ai sensi del Decreto 11 gennaio 2016, a partire da oggi, 22 gennaio 2016, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti da datori di lavoro privati, la cui assenza è riconducibile a:
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Esonero contributivo triennale anche in caso di assunzione di pensionati

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 4 del 20 gennaio 2016, precisa che è possibile godere dell'esonero contributivo triennale di cui all'art. 1, comma 118, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico.

Esonero contributivo triennale: escluse le assunzioni a seguito di accertamento ispettivo

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 2 del 20 gennaio 2016, precisa che il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non per libera scelta ma in conseguenza di un accertamento ispettivo, non può godere dell'esonero contributivo triennale di cui all'art. 1, comma 118, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Validità dei rapporti di collaborazione degli intermediari assicurativi

In risposta all'istanza di Interpello n. 5 del 20 gennaio 2016, avanzata dall'ANIA, il Ministero del Lavoro è intervenuto per fornire chiarimenti in merito ai rapporti di collaborazione tra produttori ed intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione, alla luce dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015 che ha previsto il "superamento del contratto di lavoro a progetto" e l'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2016, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nei casi di rapporti di collaborazione che si sostanzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche riguardo ai tempi ed al luogo di lavoro.
Il Ministero precisa che i rapporti di collaborazione degli intermediari assicurativi non rientrano nel campo applicativo della suddetta disposizione, nella misura in cui gli stessi siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali d el c.d. Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs n. 209/2005).

Contratti di solidarietà difensivi: i chiarimenti del Ministero

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 3 del 20 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in merito ai contratti di solidarietà difensivi (art. 5 del DL n. 148/199, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 236/1993 peraltro abrogato a decorrere dal 1° luglio 2016).
Con riferimento ai lavoratori somministrati il Ministero precisa che, in ipotesi di crisi aziendale dell'impresa utilizzatrice, i predetti lavoratori non possono accedere al trattamento di solidarietà.
In merito alla domanda se i lavoratori in regime di solidarietà, somministrati e non, possano svolgere attività lavorativa part-time presso terzi, viene precisato che ciò è possibile, anche durante i giorni interessati dalla riduzione di orario per solidarietà, stante che per le giornate di lavoro effettuato il lavoratore non ha diritto al trattamento di integrazione salariale. In merito all'eventuale rimodulazi one o decadenza dall'indennità il Ministero rinvia alla Circolare n. 130/2010.