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22/02/2016 - Invio delle spese all'Anagrafe Tributaria: Provvedimenti

Invio delle spese all'Anagrafe Tributaria: Provvedimenti

Con Comunicato stampa 19 febbraio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la disponibilità sul proprio sito internet dei Provvedimenti definitivi relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte degli operatori interessati, di spese funebri, universitarie, sanitarie nonché di contributi versati alle forme pensionistiche complementari, con riferimento al periodo d'imposta 2015.
In particolare, è stato precisato che entro il prossimo 29 febbraio sono obbligati alla comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria:
  • i soggetti che hanno emesso, nel corso del 2015, fatture relative a spese funebri (ad esempio, pompe funebri, gestori di servizi cimiteriali, ecc). In particolare, è necessario specificare l'ammontare dei costi riferibili a ogni decesso, i dati del defunto e l'intestatario del documento fiscale;
  • le università statali e non. Tali soggetti devono comunic ate le spese universitarie, al netto di eventuali rimborsi e contributi, sostenute nel 2015 per ciascuno studente, indicando i soggetti che hanno sostenuto l'onere e l'anno accademico di riferimento. I rimborsi erogati nell'anno d'imposta, ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti, devono essere indicati separatamente.
    Inoltre, dal 2 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno (per il 2015, fino al 21 marzo 2016), lo studente può manifestare la propria opposizione all'inserimento delle spese universitarie nella dichiarazione precompilata utilizzando l'apposito modello;
  • gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. In particolare, devono essere trasmessi i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nel 2015 (comprese quelle sostenute negli anni precedenti) per effetto dei contributi versati nonché i dati relativi ai contributi versati direttament e o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta;
  • le forme pensionistiche complementari, per le quali i contributi non sono versati per il tramite del sostituto d'imposta. Tali enti devono inviare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai contributi a esse versati nel 2015.


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Regime contributivo agevolato per forfetari, Circolare INPS

Con Circolare 19 febbraio 2015, n. 35, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito al regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti in regime forfetario, previsto dalla Legge n. 190/2014, che è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016.
In particolare, l'INPS precisa che:
  • come nella versione precedente, il regime previdenziale agevolato anche dopo le modifiche della Legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente su domanda: la richiesta di adesione per i soggetti già esercenti attività d'impresa dovrà essere effettuata tramite la presentazione di un apposito modulo entro il 28 febbraio 2016;
  • rispetto al regime precedente la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%;
  • per quanto riguarda l'accredito della contribuzione versata si applicano le regole ordinarie, e pertanto nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato;
  • non è stata introdotta nessuna modifica sulle esclusioni dal regime previste per determinate categorie (il regime contributivo agevolato è alternativo all'agevolazione per soggetti ultrasessantacinquenni, e a quella per soggetti di età inferiore ai 21 anni);
  • l'uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi:
  • 1. venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
  • 2. scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbando nare il regime agevolato;
  • 3. comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.


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Risarcimento del danno da straining, forma attenuata di mobbing

Secondo la Corte di Cassazione al dipendente costretto a lavorare in una situazione di costante stress, dovuto ad alcuni comportamenti ostili da parte dei suoi superiori, spetta il diritto al risarcimento del danno da straining e non da mobbing.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 3291 del 19 febbraio 2016, ha chiarito che tale figura costituisce una forma attenuata di mobbing, in quanto costringe la vittima ad operare in una costante situazione di stress forzato ed è caratterizzata da un numero limitato di atti vessatori peraltro saltuari, rispetto a quelli costanti che configurano il mobbing.


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Protezione al dipendente anche a difesa da atti criminosi

Con la Sentenza n. 3306 del 19 febbraio 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla responsabilità datoriale nei confronti dei propri dipendenti in ambito di sicurezza sul lavoro.
In particolare, la Suprema Corte ha sentenziato che la responsabilità datoriale non va misurata solamente in merito alla corretta adozione di dispositivi in ambito di sicurezza igienico-sanitaria o antinfortunistica, bensì anche nell'adottare quelle comuni misure che tutelino il lavoratore anche in casi di aggressioni in conseguenza di atti criminosi generati da terze persone.


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Spetta all'azienda la scelta tra piccola solidarietà e le prestazioni del F.I.S.

Il Ministero del Lavoro, nella Nota protocollo n. 40/3763 del 18 febbraio 2016, fornisce chiarimenti in merito al raccordo tra la disciplina dei contratti della c.d. piccola solidarietà (normativa abrogata a decorrere dal 1° luglio 2016) e quella del Fondo integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Al riguardo il Ministero precisa che le aziende che rientrano nel campo di applicazione del F.I.S. possono scegliere di accedere alle relative prestazioni o al contributo di piccola solidarietà, nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa di riferimento. La stessa possibilità di scelta è estesa alle aziende dell'artigianato e della somministrazione che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Sarà cura dell'INPS verificare che la fruizione da parte dell'azienda delle predette prestazioni non costituisca una duplicazione.


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Licenziamento per superamento del comporto: ininfluente l'aspettativa successiva a malattia

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo per superamento del periodo di comporto nei confronti del dipendente, cui è stato concesso un periodo di aspettativa non retribuito successivo a quello di malattia, dal momento che quest'ultimo non va considerato nell'arco temporale dei 36 mesi previsti dalla disciplina collettiva.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 3297 del 19 febbraio 2016, ha confermato che, nell'ipotesi di concessione di un periodo di aspettativa successivo a quello di malattia, il relativo periodo non può essere calcolato nell'arco temporale dei mesi previsti dalla regolamentazione collettiva ma va inteso come periodo "neutro"; pertanto, il recesso del datore di lavoro è giustificato ove, alla conclusione dell'aspettativa, il lavoratore non rientri in servizio o si assenti nuovamente per malattia e, l'assenza, sommata alle precedenti, superi il termine per la conservazio ne del posto.