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22/03/2016 - Nuovo modello TR per il rimborso IVA

Nuovo modello TR per il rimborso IVA

Con Provvedimento 21 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
In particolare, l'aggiornamento del modello è stato necessario a seguito dell'introduzione della nuova aliquota IVA del 5%, nonché dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicate alle cessioni di alcuni prodotti lattiero-caseari e di animali vivi delle specie bovina e suina introdotte dal D.M. 26 gennaio 2016 in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
Tale modello che va a sostituire quello approvato con Provvedimento 20 marzo 2015 è utilizzato per le richieste di rimborso/compensazione del primo trimestre dell'anno d'imposta 2016, da presentare entro il 30 aprile 2016.


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Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale: Provvedimento

Con Provvedimento 21 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate detta le disposizioni per l'attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, a seguito dell'introduzione del nuovo art. 31-ter, D.P.R. n. 600/197 ad opera del D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. "Decreto crescita e internalizzazione").
In particolare, tra le indicazioni per l'attuazione delle nuove regole sugli accordi preventivi, fornite con il Provvedimento in esame, si segnala che:
  • possono accedere a tale procedura le imprese residenti in Italia che, in alternativa o congiuntamente:
  • si trovano rispetto a società non residenti in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'articolo 110 del TUIR;
  • il cui patrimonio, fondo o capit ale è partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipa al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
  • hanno corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali;
  • esercitano la loro attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato;
  • per l'attivazione della procedura le imprese interessate devono inviare apposita istanza all'ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle Entrate, direzione centrale Accertamento, settore Internazionale o alla sezione di Roma, in Via Cristoforo Colombo 426 c/d, o a quella di Milano, in Via Manin 25.


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Flusso telematico Mod. 730-4: eliminato il riferimento al 31 marzo per l'invio del modello CSO

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. prot. 42519/2016 del 21 marzo 2016, interviene nuovamente per modificare le istruzioni allegate al modello CSO per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate".
Come noto, le precedenti istruzioni fissavano al 31 marzo il termine per effettuare l'invio, all'Agenzia delle Entrate, del modello CSO di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4. Con la modifica introdotta dal citato provvedimento viene eliminato il riferimento al 31 marzo fissando il termine di trasmissione della comunicazione "nell'anno di invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati".


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Licenziato il lavoratore per gli insulti rivolti all'amministratore in sua assenza

In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo inflitto al dipendente, che pronuncia insulti nei confronti dell'amministratore della società, in quel momento assente, alla presenza di un altro collega estraneo ai fatti e che non ha alcuna ragione di malanimo verso il datore.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 5523 del 21 marzo 2016, ha chiarito che le offese non sono state pronunciate in una conversazione confidenziale fra colleghi e che sussistono i presupposti della giusta causa di recesso, dal momento che la condotta del lavoratore risulta non conforme ai civici doveri e, quindi, passibile di sanzione espulsiva sulla base del contratto collettivo di lavoro.


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INAIL: chiarimenti sulle semplificazioni degli adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L'INAIL, con Circolare n. 10 del 21 marzo 2016, fornisce chiarimenti in relazione alle semplificazioni degli adempimenti formali in capo ai datori di lavoro concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a seguito del D.Lgs n. 151/2015 (Decreto Semplificazioni attuativo del Jobs Act).
In particolare, l'Istituto ricorda che, a partire da oggi 22 marzo 2016, il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di trasmettere la denuncia dell'evento all'INAIL, è esonerato dall'obbligo di inviare:
  • il certificato medico. Tale obbligo ricade ora esclusivamente sul medico certificatore che presta la prima assistenza;
  • distinta denuncia di infortunio all'Autorità di pubblica sicurezza. Tale adempimento ricade ora sull'Istituto assicuratore il quale, sulla base delle denunce ricevute, dovrà comunicare alla predetta autorità le informazioni relative agli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 gior ni.