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01/06/2016 - Codici tributo IMIS per enti pubblici: Risoluzione

Codici tributo IMIS per enti pubblici: Risoluzione

Con Risoluzione 25 maggio 2016, n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, per consentire anche agli enti pubblici il versamento, tramite Mod. F24 EP, dell'imposta immobiliare semplice (IMIS), di cui all'art. 1, Legge della Provincia Autonoma di Trento 30 dicembre 2014 possono essere adottati i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 51/2015.
In particolare, di seguito si elencano i codici tributo istituiti con la sopracitata Risoluzione n. 51/2015:
  • "3990" - IMIS su abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze;
  • "3991" - IMIS per altri fabbricati abitativi;
  • "3992" - IMIS per altri fabbricati;
  • "3993" - IMIS per aree edificabili;
  • "3994" - IMIS per sanzioni da accertamento;
  • "3995" - IMIS per interessi da accertamento;
  • "3996" - IMIS per sanzioni e interessi da ravvedimento operoso.
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Precisazioni INPS sui debiti contributivi

L'INPS, con il Messaggio n. 2312 del 24 maggio 2016, interviene per fornire chiarimenti sulle domande di pagamento in forma dilazionata.
In particolare, l'Istituto precisa che:
  • il mancato pagamento di due rate mensili (anche non consecutive) comporta la revoca della rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca;
  • se la scadenza di una rata cade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento è considerato regolare se effettuato il primo giorno lavorativo successivo al sabato o al giorno festivo.


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Non responsabile per la morte del lavoratore il datore che ha nominato il preposto

In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che non può essere condannato per omicidio colposo per l'incidente mortale occorso all'operaio il datore, che ha nominato un preposto adibito a far osservare le norme di sicurezza, senza nemmeno considerare l'abnormità del comportamento del lavoratore deceduto.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 22837 del 31 maggio 2016, ha precisato che la titolarità di una posizione di garanzia non determina, al verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, dal momento che vanno verificati in concreto la sussistenza della violazione di una regola cautelare, la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento dannoso, nonché la sussistenza del nesso causale tra la condotta del garante e l'evento stesso.