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08/09/2014 - Qualifica delle Start-up inattive e costituite anteriormente al 19 dicembre 2012: Parere MISE

Qualifica delle Start-up inattive e costituite anteriormente al 19 dicembre 2012: Parere MISE

Con Parere 12 agosto 2014, n. 145186, il MISE, a seguito di un quesito posto dalla Camera di Commercio di Rimini, ha fornito chiarimenti in merito alla qualifica di una start-up costituita prima del 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 179/2012).

In particolare è stato precisato che le società, costituite prima della data di entrata in vigore del sopracitato Decreto e inattive, sono da considerare start-up innovative se è stata presentata presso il Registro imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentate legale e attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012. Pertanto, l'unico parametro da considerare è la data di costituzione.

 

Visto di conformità sulla dichiarazione del professionista abilitato: Risoluzione

Con Risoluzione 2 settembre 2014, n. 82, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti emergenti dalla propria dichiarazione possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.

Si ricorda che l'obbligo dell'apposizione del visto di conformità riguarda esclusivamente la compensazione orizzontale per importi superiori a 15.000 euro.

 

Uso aziendale: non può essere disconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro

In materia di uso aziendale, la Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro non può legittimamente disconoscerlo modificando le abitudini dei dipendenti.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 18780 del 5 settembre 2014, ha precisato che, le abitudini protratte nel tempo e diventate un uso comune per i dipendenti, vanno ricondotte sotto l'alveo della previsione di cui all'art. 1340 cc., e per tale ragione assurgono al rango di accordo individuale. Va , in definitiva, considerata illegittima la scelta di modificare tale prassi in modalità unilaterale da parte dell'impresa.

 

Gestione separata: l'INPS comunica le posizioni debitorie

L'INPS, con il Messaggio n. 6859 del 5 settembre 2014, comunica che sono state elaborate le situazioni debitorie delle aziende committenti, che, per l'anno 2013, hanno denunciato tramite il flusso UNIEMENS il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

Le posizioni debitorie sono evidenziate nel cassetto committenti GS seguendo il percorso www.inps.it Tipologia di Utenti Cittadino oppure Aziende, Consulenti e Professionisti oppure Associazioni di Categoria alla voce "Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata".

La presenza di comunicazioni debitorie è anticipata dall'INPS, sia all'azienda committente che all'intermediario collegato, tramite un messaggio di alert inviato mediante email.

Risarcimento del danno per l'infortunio avvenuto nel tentativo di rendere più confortevole la postazione di lavoro

In materia di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito la sussistenza a carico del datore di lavoro dell'obbligo di risarcimento del danno nei confronti del dipendente, cui è occorso un incidente mentre tentava di rendere più confortevole la propria postazione di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 18786 del 5 settembre 2014, ha chiarito che va esclusa la responsabilità del datore e si configura il rischio elettivo del lavoratore soltanto quando il sinistro è conseguenza di una sua iniziativa del tutto personale, estranea alla prestazione lavorativa.