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09/09/2014 - Start-up: conferma e mantenimento dei requisiti iscrizione nella sezione speciale Registro imprese

Start-up: conferma e mantenimento dei requisiti iscrizione nella sezione speciale Registro imprese

Con Circolare 29 agosto 2014, n. 3672, il MISE ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti a cui start-up innovative e incubatori certificati sono sottoposte al fine di confermare ed aggiornare i requisiti utili per mantenere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese istituita dal D.L. n. 179/2012.

In particolare, è stato precisato che start-up e incubatori certificati:

  • per ogni anno solare, devono comunicare, con cadenza non superiore a sei mesi, qualsiasi evento che abbia comportato la modifica delle informazioni richieste ai commi 12 e 13, art. 25, D.L. n. 179/2012;
  • devono confermare, mediante autocertificazione del rappresentante legale, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente ai commi 2, 3 e 5, art. 25, D.L. n. 179/2012, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese.

 

"Decreto competitività" convertito in Legge: bonus settore agricolo

L'art. 3, D.L. n. 91/2014, così come modificato dalla Legge di conversione n. 116/2014, al fine di ". rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante dell'economia nazionale e la competitività del medesimo settore, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del «made in Italy»." conferma il riconoscimento di due crediti d'imposta a favore delle imprese del comparto agricolo per investimenti finalizzati allo sviluppo:

  • del commercio elettronico;
  • di nuovi prodotti e della cooperazione di filiera.
Il credito d'imposta per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico è pari al 40% delle spese sostenute, fino ad un massimo di euro 50.000.

Il credito d'imposta per incentivare la creazione di nuove reti d'impresa ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di imprese già esistenti:

  • spetta con riferimento alle spese relative:
    • a nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;
    • alla cooperazione di filiera;
  • è pari al 40% delle spese sostenute, fino ad un massimo di euro 400.000.

 

Tasso di differimento per omesso o ritardato versamento: l'INPS comunica la variazione

L'INPS, con la Circolare n. 103 dell'8 settembre 2014, rende noto che la Banca Centrale Europea ha fissato nella misura dello 0,05%, a decorrere dal 10 settembre 2014, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

L'Istituto comunica, pertanto, che, a decorrere dal 10 settembre 2014, l'interesse dovuto

  • per rateazioni e dilazioni è pari al 6,05%;
  • per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili connesse a mancanze nella regolarizzazione della posizione contributiva è pari al 5,55%.

Indennità omnicomprensiva per la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro interinale

In tema di conversione a tempo indeterminato del contratto di somministrazione, decisa dal giudice, la Corte di Cassazione ha statuito che al lavoratore va riconosciuta soltanto l'indennità omnicomprensiva prevista dal c.d. "Collegato lavoro" (art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010), come risarcimento per l'illegittimità del rapporto ex interinale, in base al dettato normativo comunitario.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 18861 dell'8 settembre 2014, ha precisato che la giurisprudenza comunitaria ha escluso che la direttiva 1999/70/CE riguardante l'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a termine si applichi al contratto a tempo determinato, dovendosi tuttavia ritenere che se il Legislatore europeo non avesse precisato "ad eccezione di quelli messi a disposizione di un'azienda utilizzatrice da parte di un'agenzia di lavoro interinale", la disciplina del contratto a tempo determinato sarebbe stata applicabile al contratto di lavoro a termine collegato ad un contratto di fornitura di lavoro interinale: a contrario deve ritenersi che, quando il Legislatore non prevede tale esclusione la stessa non opera. Infatti, la disposizione del Collegato lavoro ha fatto indistintamente riferimento ai contratti a tempo determinato, senza escludere i contratti a termine che si accompagnino ad un contratto di lavoro interinale.