Home

10/09/2014 - "Decreto competitività" convertito in Legge: detrazione affitto terreni agricoli

"Decreto competitività" convertito in Legge: detrazione affitto terreni agricoli

L'art. 7, D.L. n. 91/2014, così come modificato dalla Legge di conversione n. 116/2014, ha introdotto all'art. 16, TUIR il nuovo comma 1-quinquies.1, che prevede una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli nel limite di euro 80 per ettaro locato e fino a un massimo di euro 1.200 all'anno.

Per effetto di quanto introdotto in sede di conversione:

  • deve trattarsi di terreni agricoli locati diversi da quelli di proprietà dei genitori;
  • il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.
L'agevolazione trova applicazione a decorrere dal 2014 (non può essere considerata al fine della determinazione dell'acconto IRPEF 2014) e spetta esclusivamente ai coltivatori diretti/IAP:
  • iscritti nella previdenza agricola;
  • di età inferiore a 35 anni.
L'agevolazione è subordinata al rispetto della disciplina c.d. "de minimis" degli aiuti di Stato.

 

Confermata l'agevolazione "Tremonti-quater": Decreto Competitività

L'art. 18, D.L. n. 91/2014, c.d. "Decreto Competitività", così come convertito in Legge n. 116/2014, ha confermato il riconoscimento dell'incentivo per gli investimenti realizzati da titolari di reddito d'impresa in nuovi beni strumentali. Per l'analogia con i precedenti bonus, l'agevolazione è stata definita "Tremonti-quater".

Si ricorda che il beneficio è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa, inclusi coloro che hanno iniziato l'attività:

  • da meno di 5 anni alla data del 15.6.2014, anche se con durata inferiore dell'attività inferiore a 5 anni;
  • dal 26.6.2014.
L'incentivo ha ad oggetto gli investimenti:
  • di importo superiore a euro 10.000 (per singolo bene);
  • effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015;
  • in nuovi beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

 

Versamento al Fondo di solidarietà residuale: ulteriori istruzioni

L'INPS, come anticipato nel Comunicato stampa del 3 settembre scorso, con Messaggio n. 6897 dell'8 settembre 2014, interviene nuovamente in merito ai termini di versamento del contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale, a parziale rettifica di quanto previsto dalla Circolare n. 100 del 2 settembre 2014.

Ora, l'INPS rende noto che, a seguito delle difficoltà tecniche incontrate nell'aggiornamento delle procedure informatiche, i datori di lavoro potranno versare entro il 16 dicembre 2014 il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014 senza applicazione di interessi.

Con il medesimo Messaggio l'Istituto fornisce le tabelle contenenti le caratteristiche delle aziende (C.S.C., codice autorizzazione e codice Ateco) rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo residuale.

 

TUR allo 0,05%: circolare INAIL

Come noto, con decorrenza da oggi, 10 settembre 2014, la BCE ha fissato allo 0,05% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Di conseguenza l'INAIL, con la Circolare n. 38 del 9 settembre 2014, rende noto che il tasso fissato è pari al:

  • 6,05% per l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori;
  • 5,55% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

 

Aziende di nuova costituzione: precisazioni Ministeriali sui limiti alle assunzioni a termine

Il Ministero del Lavoro, con Lettera prot. n. 14974/2014, in relazione alle limitazioni introdotte dal D.L. n. 34/2014 sulle assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato, precisa che per le aziende costituite in corso anno, non essendo possibile valutare la consistenza dell'organico a tempo indeterminato al 1° gennaio, va presa come riferimento la data di assunzione del primo lavoratore a tempo determinato.

Pertanto, il numero di lavoratori a tempo indeterminato che costituisce la base su cui calcolare il numero di lavoratori assumibili con contratto a termine, va verificato al momento della prima assunzione a termine.

 

Cessione ramo d'azienda: al dipendente la prova delle differenze retributive tra cessionario e cedente

Con la Sentenza n. 18955 del 9 settembre 2014 la Suprema Corte di Cassazione interviene in merito alle differenze retributive che possono emergere nel caso di dipendenti oggetto di cessione di ramo d'azienda.

In particolare la Sentenza in esame ha stabilito che è onere del dipendente provare che, a seguito dell'operazione societaria in esame, avrebbe percepito maggiore retribuzione se fosse rimasto alle dipendenze dell'azienda cedente.

Responsabile il datore per l'incidente al lavoratore cui non è garantita la formazione anti-infortuni

In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito la responsabilità penale del datore di lavoro che, dopo l'infortunio verificatosi sul lavoro, non fornisce la prova di aver assicurato al dipendente la necessaria formazione riguardo i profili antinfortunistici legati alle mansioni svolte.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 37312 del 9 settembre 2014, ha chiarito che il datore è tenuto ad ottemperare all'obbligo di formazione dei dipendenti fornendone la prova, dal momento che lo stesso deve conservare in azienda la documentazione che attesta le ore di qualificazione professionale effettuate.