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12/09/2014 - Modifiche alla disciplina ACE: Decreto "Competitività"

Modifiche alla disciplina ACE: Decreto "Competitività"

L'art. 19, D.L. n. 91/2014, come confermato anche in sede di conversione dalla Legge n. 116/2014, dispone modifiche alla disciplina dell'ACE.

In particolare, il citato art. 19 prevede:

  • per le società quotate, l'aumento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio, ossia la base imponibile ACE, rispetto a quella dell'esercizio precedente.
    Tale incentivo è limitato al periodo d'imposta di ammissione alla quotazione e ai 2 successivi ed è subordinato ad una preventiva autorizzazione della Commissione UE;
  • la possibilità, per la generalità dei beneficiari dell'agevolazione, di fruire di un credito d'imposta commisurato all'eccedenza ACE non utilizzata per incapienza del reddito complessivo.
    Tale credito deve essere utilizzato in diminuzione dell'IRAP, ripartito in 5 quote annuali di pari importo e quantificato applicando all'eccedenza ACE il 27,5% per l'IRES ovvero le aliquote per scaglioni per l'IRPEF. La possibilità di utilizzare l'agevolazione decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 ed è alternativa al riporto dell'eccedenza ai periodi d'imposta successivi.

 

Modifiche al Codice civile in materia societaria: Decreto competitività

L'articolo 20, D.L. n. 91/2014 (c.d. "Decreto Competitività"), ha apportato alcune modifiche al Codice civile, relative:

  • alla misura del capitale sociale minimo della S.p.a./S.a.p.a. che passa da euro 120.000 a euro 50.000;
  • alla nomina del collegio sindacale/revisore nelle S.r.l.;
  • alla trasformazione delle società di persone in società di capitali;
  • alle società quotate;
  • al diritto di voto;
  • all'iscrizione del registro delle imprese.

 

Gestione Separata INPS: possibile la registrazione della figura di Altro Responsabile

Con il Messaggio n. 6950 dell'11 settembre 2014, l'INPS rende noto che è stata rilasciata l'applicazione che consente agli operatori delle sedi dell'Istituto la registrazione negli archivi della figura, denominata Altro Responsabile, autorizzata a gestire gli adempimenti relativi ai collaboratori e assimilati.

L'Altro Responsabile è colui che per incarico diretto da parte del legale rappresentante o per incarico correlato al proprio rapporto di lavoro (es. direttore del personale) può gestire tutti gli adempimenti relativi alla Gestione Separata alla stregua del legale rappresentante.

Per raccogliere i dati e la documentazione necessaria a comprovare la qualifica dichiarata è stato prodotto un modulo, identificato dal codice SC82 e già disponibile nella modulistica dell'Istituto.

Avvenuta la registrazione, l'Altro Responsabile potrà accedere al Cassetto Committenti della Gestione Separata per consultare le denunce inviate ed i versamenti effettuati.

Cassa in deroga: i chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 19 dell'11 settembre 2014, fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime degli ammortizzatori delineato dalla Riforma Fornero e dal Decreto interministeriale n. 83473 che, per gli anni 2013-2016, consente ancora la concessione di trattamenti salariali in deroga in attesa che si perfezioni il sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali.

In merito ai criteri di concessione della cassa integrazione in deroga il Ministero chiarisce che il requisito soggettivo (anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi ridotta, per il solo 2014, ad almeno 8 mesi rispetto ai 90 giorni richiesti in precedenza) si applica alle prestazioni concesse i base agli accordi stipulati successivamente alla data del 4 agosto 2014. Possono richiedere il trattamento esclusivamente le imprese di cui all'art. 2082 c.c.; al riguardo il Ministero chiarisce che rientrano nell'ambito di applicazione anche i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 c.c.