Sisma bonus acquisti, nuovi chiarimenti delle EntrateCon Risposta ad Interpello 14 luglio 2020, n. 213, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla detrazione per acquisto di case antisismiche (cd. "sisma bonus acquisti") di cui all’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 4 giugno 2013, n. 63. · i lavori possono essere commissionati ad altra impresa esecutrice, diversa da quella che possiede l’immobile; quest’ultima deve essere comunque titolare dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione dei lavori e deve essere "astrattamente idonea ad eseguire tali lavori" (codice attività ATECO oppure oggetto sociale che comprende attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare); · è necessario che l’impresa di costruzione che effettua i lavori edili (direttamente o tramite appalto) acquisti l’immobile che verrà successivamente ceduto ; · il sisma bonus acquisti spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa sugli immobili posseduti/detenuti, compresi gli immobili oggetto dell’attività esercitata (cd. "beni merce"); · il sisma bonus acquisti è compatibile con l’eventuale contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione, a ristoro dei danni subiti in conseguenza del sisma. |
Detrazione per recupero edilizio e cooperativa a proprietà indivisa: Risposta ad InterpelloCon Risposta ad Interpello 14 luglio 2020, n. 215, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a vari quesiti posti da una cooperativa a proprietà indivisa in merito alla corretta fruizione/attribuzione della detrazione per recupero edilizio e del bonus mobili. · in caso di trasferimento della quota sociale di una cooperativa edilizia, la detrazione rimane in capo all’ex socio (non può essere quindi ceduta al nuovo assegnatario dell’immobile); · la persona fisica che non ha ancora acquisito lo status di socio della cooperativa, ma che ha già ottenuto il gradimento dell’organo amministrativo e risulta immesso nella detenzione dell’immobile, è qualificabile come detentore dell’immobile e può pertanto beneficiare della detrazione; · per gli interventi su parti com uni, gli adempimenti possono essere posti in essere dalla cooperativa, secondo le regole previste per il condominio; diversamente, per gli interventi sulle singole unità immobiliari gli adempimenti devono essere curati dal socio; · può fruire della detrazione per recupero edilizio anche il familiare convivente di un socio (detentore dell’immobile); · il socio della cooperativa indivisa assegnatario dell’immobile oggetto degli interventi edilizi, può beneficiare del bonus mobili, in qualità di detentore dell’immobile. |
Definizione delle istanze di esonero contributivo per CD e IAP con meno di 40 anni: Messaggio INPSCon Messaggio 13 luglio 2020, n. 2787, l’INPS ha fornito chiarimenti sulla presentazione delle istanze di esonero contributivo per CD e IAP, con meno di 40 anni. |
Niente rimborso dei contributi integrativi e di maternità per l’avvocato cancellato dalla CassaLa Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14883 del 13 luglio 2020, ha affermato che la quota di contributi integrativi e di maternità versati dall’avvocato alla Cassa forense, prima della cancellazione da quest’ultima, non sia restituibile per legge. |
Autodichiarazione fruito assegno ordinario con causale COVID-19: istruzioni INPSL’INPS, con il Messaggio n. 2806 del 14 luglio 2020, ad integrazione delle indicazioni già fornite in tema di CIGO con la Circolare n. 84/2020 e il Messaggio n. 2489/2020, interviene nuovamente a fornire istruzioni sulle richieste di assegno ordinario, con particolare riferimento all’invio da parte delle aziende dell’autodichiarazione del "periodo effettivamente fruito". |
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM 14 luglio 2020È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020, il nuovo DPCM 14 luglio 2020 che prevede: · la proroga fino al 31 luglio 2020 delle misure del precedente DPCM 11 giugno 2020; · la sostituzione degli allegati 9 ("Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative") e 15 ("Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico") al DPCM 11 giugno 2020, con le rispettive versioni aggiornate al 14 luglio 2020; · la conferma delle disposizioni di cui alle Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020, le quali restano in vigore fino al 31 luglio 2020. |