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05/01/2017 - Approvato il nuovo modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle Transazioni Finanziarie

Approvato il nuovo modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle Transazioni Finanziarie

Con Provvedimento 4 gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle Transazioni Finanziarie, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
In particolare, il provvedimento precisa che:
  • il nuovo modello, che sostituisce quello approvato con Provvedimento 27 dicembre 2013, potrà essere utilizzato a decorrere dal 1° febbraio 2017 e deve essere presentato in via telematica;
  • sono valide le dichiarazioni presentate con il vecchio modello entro il 31 gennaio 2017
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Regime forfetario e comunicazioni 36-bis, nuovi codici tributo: Risoluzione

Con Risoluzione 27 dicembre 2016, n. 122, sono stati istituti i codici tributo per effettuare il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/73, relativamente al regime forfetario.
In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici:
  • "901C", denominato "Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata, acconto seconda rata o unica soluzione - Articolo 1, comma 64, Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Interessi";
  • "902C", denominato "Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata, acconto seconda rata o unica soluzione - Articolo 1, comma 64, Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sanzioni";
  • "903C", denominato "Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Articolo 1, com ma 64, L egge 23 dicembre 2014, n. 190. Imposta";
  • "904C", denominato "Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Articolo 1, comma 64, Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Interessi";
  • "905C", denominato "Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Articolo 1, comma 64, Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sanzioni".

I nuovi codici sono utilizzabili nel caso in cui il contribuente destinatario della sopra citata comunicazione intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto.


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Presentazione delle domande di CIGO entro le ore 24 di oggi, 5 gennaio 2017

L’INPS, con il Messaggio n. 37 del 4 gennaio 2017, rende noto che, a causa di alcuni problemi tecnici che si sono verificati l’1 e il 2 gennaio 2017, il termine per l’invio delle domande telematiche CIGO in scadenza il 2 gennaio 2017 è prorogato fino alle ore 24 del 5 gennaio 2017 (giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio in esame).