Canone TV: istituiti tre nuovi codici tributo utilizzabili dalle imprese elettriche
Con Risoluzione 16 giugno 2017, n. 71, l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo che devono essere utilizzati dalle impese elettriche per il versamento, tramite Mod. F24, delle somme richieste dall’amministrazione finanziaria in caso di omesso, parziale o tardivo riversamento/addebito del canone TV. I nuovi codici tributo sono i seguenti:
- "3415" denominato "Canone TV - Recupero delle somme per tardivo, omesso o parziale riversamento e interessi per tardivo, omesso o parziale riversamento/addebito, da parte delle imprese elettriche - articolo 5, commi 5 e 7, del D.M. n. 94 del 2016";
- "3416" denominato "Canone TV - Sanzione per tardivo, omesso o parziale riversamento/addebito, da parte delle imprese elettriche - articolo 5, commi 5 e 7, del D.M. n. 94 del 2016";
- "3417" denominato "Canone TV - Sanzione per omessa o incompleta trasmissione dei dati re lativi al canone TV, da parte delle imprese elettriche - articolo 5, comma 8, del D.M. n. 94 del 2016".
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- le modalità di documentazione delle erogazioni effettuate a favore della Tavola valdese (contenute nella Circolare n. 7/2017) sono applicabili anche ad altre istituzioni religiose, quali l’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana e l’Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno. Pertanto, le citate erogazioni sono deducibili dal reddito complessivo anche nel caso vengano effettuate in contanti, purché sia rilasciata apposita quietanza, attestante il numero progressivo, cognome, nome e comune di residenza del donante; importo e causale dell&rs quo;erogazione. Tali istruzioni valgono anche per le erogazioni liberali ad istituzioni religiose per le quali è stata prevista la deducibilità senza specificazioni in merito alla documentazione richiesta ai fini fiscali (es. Unione cristiana evangelica battista d’Italia e Chiesa evangelica luterana d’Italia);
- in relazione all’istituzione Unione comunità ebraiche in Italia, sono valide anche alle erogazioni liberali in denaro le modalità di documentazione fissate dal D.M. 25 marzo 1991 per i contributi annuali versati alle comunità. Pertanto, tali erogazioni, per essere deducibili, devono risultare:
- dall’attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, intestato alla comunità ebraica di appartenenza (contenente: causale versamento e indicazione period o d’imposta a cui sono riferite);
- dalla quietanza liberatoria rilasciata dalla comunità ebraica di appartenenza sui stampati predisposti e numerati (contenenti: numero di quietanza; cognome, nome e comune di residenza del soggetto che ha effettuato il versamento; importo contributo versato; causale di contribuzione e periodo di imposta a cui sono riferite).
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Sì al contante per le erogazioni in favore di alcune istituzioni religiose: Risoluzione
Con Risoluzione 19 giugno 2017, n. 72, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di pagamento delle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose deducibili dal reddito complessivo. In particolare, con la Risoluzione in esame è stato precisato che:
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Procedura "Gestione deleghe" INPS estesa alle deleghe ex Enpals
Con il Messaggio n. 2537 del 19 giugno 2017, l’INPS ha comunicato che l’applicazione "Gestione Deleghe", avviata nel 2015 per l’acquisizione delle deleghe esclusivamente su posizioni contributive afferenti l’area delle aziende con dipendenti, è stata estesa anche all’acquisizione delle deleghe riferite alla gestione ex Enpals ante 2015. I soggetti interessati potranno così comunicare una o più deleghe all’Istituto, revocare una delega precedentemente sottomessa, oppure creare una o più sub deleghe di tutti i servizi per cui sono delegati ad un loro collaboratore. Indice completo SeacInfo
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Fondo di solidarietà ormeggiatori e barcaioli: istruzioni INPS per la presentazione delle domande di assegno ordinario
L’INPS, con il Messaggio n. 2536 del 19 giugno 2017, fornisce indicazioni riguardo la presentazione delle domande di assegno ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. L’Istituto, ricordando che il Fondo risulta pienamente operativo dalla data del 22 febbraio 2017 (data di nomina del Comitato amministratore del Fondo) e che le domande di assegno ordinario possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, precisa che le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 7 febbraio 2017. Ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 7 febbraio 2017 e la data del 19 giugno 2017 (data di pubblicazione del Messaggio n. 2536/2017) è neutralizzato e, pertanto, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti in tale nel periodo, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data del 19 giugno 2017. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno 20 giugno 2017, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Indice completo SeacInfo
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