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12/06/2017 - Sisma ed eco bonus: modalità di cessione del credito ai fornitori, Provvedimenti

Sisma ed eco bonus: modalità di cessione del credito ai fornitori, Provvedimenti

Con due Provvedimenti datati 8 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di cessione del credito in favore dei fornitori che hanno realizzato i lavori su parti comuni di edifici adottando misure antisismiche e di riqualificazione energetica. Come stabilito dalla Legge di bilancio 2017, è cedibile il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021.
In particolare, i provvedimenti riguardano le modalità di cessione dei credito corrispondente alla detrazione spettante per:

  • interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (art. 14, comma 2-sexies, D.L. n. 63/2013);
  • interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico (art. 16, comma 1-quinquies, D.L. n. 63/2013).



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  • qualora intendano utilizzare in compensazione i crediti IVA, i crediti relativi alleimposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti a presentare il Mod. F24 in via telematica utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • nell’ipotesi in cui sia effettua ta una compensazione di tipo "verticale" o interna, non sono obbligati ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; in tal caso, infatti i soggetti interessati possono utilizzare servizi alternativi, come ad esempio l’home banking.

Deleghe di pagamento Mod. F24: Risoluzione

Con Risoluzione 9 giugno 2017, n. 68, l’Agenzia delle Entrate, a seguito delle novità normative introdotte dal D.L. n. 50/2017, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti tributari; inoltre, in allegato, ha riassunto i relativi codici tributo.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che i soggetti titolari di partita IVA:





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Clausola di stabilità del rapporto con il dirigente valida anche se non compensata ad hoc

In materia di rapporto di lavoro con i dirigenti, la Corte di Cassazione ha stabilito che la clausola di stabilità inserita nel contratto a favore del datore di lavoro, con la quale il dirigente si impegna a rispettare una durata minima del rapporto, va sì compensata, ma non è necessario che sia remunerata con una somma "ad hoc".
Nella Sentenza n. 14457 del 9 giugno 2017, i giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso dell’azienda, che chiedeva il pagamento della penale per le dimissioni anticipate del dirigente rispetto al termine previsto dalla clausola di stabilità, cassando la sentenza di secondo grado che riteneva illegittima la clausola in parola perché non compensata specificatamente: secondo i giudici, non si può escludere che il trattamento economico concordato tra l’azienda e il dirigente già comprendesse il ristoro.


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Convenzione Italia - Romania

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2017 la Legge n. 78 del 16 maggio 2017 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015".
La suddetta legge è in vigore dal 10 giugno 2017 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).


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Licenziamento per l’accesso non consentito al profilo dei clienti

In materia di licenziamento individuale per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, in violazione delle disposizioni aziendali, accede varie volte sul profilo di alcuni clienti pur non avendo titolo per l’accesso a tale area.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 14319 dell’8 giugno 2017, ha chiarito che la condotta del lavoratore espone il datore al rischio, nei confronti dei clienti, della violazione dei diritti di riservatezza e segretezza e, quindi, di una causa per violazione della privacy ed inoltre compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario.


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