Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: proroga al 12 giugno e pubblicazione delle FAQ
Con Comunicato stampa 29 maggio 2017, il Ministero delle Finanze ha confermato che il termine per le comunicazioni IVA del primo trimestre 2017 è stato posticipato al 12 giugno 2017. Secondo il documento, il Provvedimento è stato firmato ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Inoltre, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relativamente alla comunicazione liquidazioni periodiche IVA. Tra i chiarimenti più interessanti è stato precisato che:
- l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, come ad esempio, nel caso in cui per il periodo di riferimento non siano state effettuate operazioni, né attive né passive. L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal t rimestre precedente;
- in caso di operazioni soggette a reverse charge:
- il cessionario non deve comprendere a rigo VP2 l’imponibile delle operazioni passive per le quali è debitore d’imposta, bensì indicarlo a rigo VP3, tra le operazioni passive;
- simmetricamente, il cedente/prestatore indicherà l’imponibile relativo alla medesima operazione a rigo VP2.
- per modificare le aliquote e le tariffe dei tributi locali al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, è necessario la delibera di approvazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti dall’art. 1, comma 169, L. n. 296/2006;
- la modifica delle aliquote e delle tariffe deve consistere necessariamente in un aumento delle stesse;
- la delibera dell’aumento delle aliquote e delle tariffe deve essere approvata entro il 31 luglio di ogni anno.
- riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
- crisi aziendale, compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
- contratto di solidarietà.
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Se il bilancio è negativo, sì agli aumenti di TARI e contributo di sbarco: Risoluzione
Con Risoluzione 29 maggio 2017, n. 1, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla facoltà degli enti locali di modificare le tariffe e le aliquote relativamente ai tributi di propria competenza, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (ex art. 193, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). In particolare, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che:
La Risoluzione in esame, inoltr e, ha precisato che, in riferimento al periodo d’imposta 2017, il "blocco" degli aumenti dei tributi locali disposto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 26) non si applica alla TARI e al contributo di sbarco, qualora si riscontri un equilibrio di bilancio negativo. Indice completo SeacInfo
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Giornalisti: nuove disposizioni per la CIGS, l’esodo ed il prepensionamento
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017 il Decreto Legislativo n. 69 del 15 maggio 2017 recante "Disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici." In materia di CIGS viene precisato che l’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
In ogni caso, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Indice completo SeacInfo
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Attività ispettiva anche fuori dal territorio di competenza
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con Lettera circolare n. 4687 del 26 maggio 2017, ha chiarito che agli ispettori è consentito lo svolgimento di accertamenti e l’emanazione di eventuali provvedimenti sanzionatori anche rispetto a realtà datoriali situate fuori dal territorio di competenza dell’ufficio di appartenenza. La pratica ispettiva continuerà ad essere gestita dall’Ispettorato territoriale di appartenenza dell’ispettore, anche relativamente ai successivi adempimenti per l’adozione del verbale unico di accertamento e notificazione. Si sottolinea, altresì, che rispetto ai destinatari degli atti ispettivi, l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione, a seguito di contestazione e notificazione di illecito amministrativo, spetta sempre all’Ispettorato territoriale della provincia competente per territorio dove è situata l’azienda oggett o di accertamento. Indice completo SeacInfo
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