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29/05/2017 - Disposizioni attuative sul regime di adempimento collaborativo: Provvedimento

Disposizioni attuative sul regime di adempimento collaborativo: Provvedimento

Con Provvedimento 26 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni attuative in merito al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del D.Lgs. n. 128/2015.
In particolare, l’Agenzia si è espressa in ordine alle seguenti tematiche:

  • i doveri dell’Agenzia delle Entrate;
  • i doveri del contribuente;
  • le varie fasi in cui si snoda la procedura;
  • le cause di esclusione e di revoca;
  • le competenze per i controlli e per le attività relative al regime.

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Indennità di maternità per lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato

Con Messaggio 10 maggio 2017, n. 1947, l’INPS ha fornito chiarimenti sull’indennità di maternità per lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato per forfetari (commi da 76 ad 84, art. 1, Legge n. 190/2014).
Infatti, in regime agevolato contributivo, il versamento di contributi in misura ridotta, rispetto all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, determina una proporzionale riduzione del numero di mesi accreditati, i quali vengono attribuiti progressivamente a partire dall’inizio dell’anno solare.
D’altro canto, anche in presenza del regime previdenziale agevolato, contributo di maternità è dovuto per intero nella misura di euro 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.
L’INPS ha chiarito in merito che il requisito cui avere riguardo, ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, è la piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato e nel rispetto delle relative disposizioni, compreso il contributo di maternità, che rimane invariato rispetto al regime ordinario.
In tale situazione, la prestazione della maternità deve essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il versamento contributivo IVS sia insufficiente a coprire tutte le mensilità.

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Illeciti informatici: impossibile licenziare sulla sola base delle credenziali di accesso

Con la Sentenza n. 13373 pubblicata il 26 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore non può essere licenziato per il solo fatto che sono stati compiuti degli illeciti informatici e gli accessi erano stati registrati con le credenziali di accesso del lavoratore stesso.
Tale elemento, infatti, non può ritenersi sufficiente a motivare il recesso del datore di lavoro: nel caso in esame, inoltre, i sistemi informatici dell’impresa sono tutt’altro che sicuri e, pertanto, non si può escludere a priori che l’accesso, pur con le credenziali del dipendente oggetto del provvedimento, sia stato effettuato da un altro soggetto, tanto più che un collega del lavoratore aveva già confessato parte degli illeciti commessi.

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Niente licenziamento per mancata verifica del repechage in mansioni inferiori

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che svolge mansioni promiscue, a causa della soppressione di quelle principali perché esternalizzate.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 13379 del 26 maggio 2017, ha precisato che al datore di lavoro è fatto obbligo di verificare la possibilità del repechage rispetto agli incarichi inferiori, che il lavoratore ha continuato a volgere nei ritagli di tempo; senza tale verifica la sanzione espulsiva non è ammissibile.

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Controlli a distanza: autorizzazione dell’ispettorato in secondo piano in presenza di accordo sindacale

In materia di controlli a distanza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che deve sempre essere considerato percorso preferenziale l’accordo sindacale previsto dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 rispetto all’autorizzazione concessa da parte degli ispettorati territoriali.
Nello specifico l’INL, con la Lettera n. 4619 del 24 maggio 2017, ha precisato che il percorso autorizzatorio rappresenta un percorso eventuale e alternativo a quello dell’accordo ed è volto a permettere di ricevere la necessaria autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza in assenza della possibilità di procedere diversamente. Qualora l’accordo sia invece presente, lo stesso prevarrà, e ciò anche in caso di autorizzazione già rilasciata dal competente ufficio dell’Ispettorato del lavoro.

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Se il fatto sussiste ma non è illecito al lavoratore spetta la reintegra

Con la Sentenza n. 13383 pubblicata il 26 maggio 2017 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità di un licenziamento a seguito di un dato comportamento del lavoratore.
Nello specifico la Suprema Corte ha sentenziato che, anche all’indomani della Riforma Fornero, qualora un fatto, benché verificatosi, non configuri una condotta illecita, non può essere oggetto di licenziamento e di conseguenza al lavoratore spetta la reintegra sul posto di lavoro.

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