Regime IVA per le prestazioni sanitarie nelle farmacie: Risoluzione
Con Risoluzione 12 maggio 2017, n. 60, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime IVA applicabile e agli obblighi di certificazione relativi alle prestazioni sanitarie rese all’interno delle farmacie. In particolare, l’Agenzia ha precisato che, ai fini dell’esenzione IVA, prevista al comma 1, n. 18, art. 10, D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni sanitarie in esame devono essere valutate in base:
- alla natura delle prestazioni fornite, le quali devono rientrare nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione;
- ai soggetti prestatori, che devono essere abilitati all’esercizio della professione.
- alle prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, qualora siano prescritti da medici o pediatri ed erogati anche tramite l’ausilio di personale infermieristico;
- alle prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo se eseguite dal paziente tramite apparecchiature in farmacia senza l’ausilio di personale infermieristico;
- al servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.
- né della detrazione di cui al citato art. 15, TUIR;
- né dell’art-bonus di cui all’art. 1, D.L. n. 83/2014
Di conseguenza, la mancanza di uno dei due presupposti comporta l’inapplicabilità dell’esenzione IVA. L’Agenzia ha pertanto disposto che, in base ai requisiti sopra elencati, l’esenzione IVA si applica:
alle prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari, qualora siano richieste dal medico o pediatra;
mentre non si applica:
L’Agenzia, inoltre, con riguardo alla certificazione di tali attività, ha disposto che essa avviene, da parte delle farmacie, mediante scontrino fiscale "parlante" contenente la natura, qualit&agra ve; e quantità dei servizi prestati e l’ indicazione del codice fiscale del destinatario. Indice completo SeacInfo
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Erogazioni liberali pro associazioni dello spettacolo: Risoluzione
Con Risoluzione 12 maggio 2017, n. 59, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali effettuate a favore di associazioni operanti nel settore dello spettacolo (art. 15, comma 1, lett. i), TUIR e art. 100, comma 2, lett. g), TUIR). In particolare, l’Agenzia ha chiarito che è possibile usufruire della sopracitata detrazione/deduzione sia se l’associazione svolge l’attività nel settore dello spettacolo musicale in modo diretto che indiretto. L’associazione che attribuisce ad altro ente le erogazioni liberali avrà l’onere di verificare l’effettivo utilizzo da parte di quest’ultimo. Inoltre, l’Agenzia ha precisato che, "non essendo consentito il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi", l’associazione che trasferisce le erogazioni ad altro ente non può beneficiare:
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Diritto di difesa violato: licenziamento illegittimo
Se l’incolpato non viene convocato per un’audizione nonostante abbia chiesto, nella lettera con la quale invia le sue giustificazioni al datore di lavoro, di essere sentito per poter spiegare meglio le sue azioni, il licenziamento è illegittimo e il dipendente va reintegrato. In questo modo si è espressa la Corte di Cassazione, che con la Sentenza n. 11895 del 12 maggio 2017 ha riconosciuto corretto l’operato della Corte d’Appello nell’interpretazione della lettera inviata dal lavoratore e, di conseguenza, la violazione dell’articolo 7, comma 5, della Legge n. 300/1970: nessuna sanzione poteva essere comminata al lavoratore stante la sua richiesta di essere sentito per poter illustrare meglio le sue ragioni. Indice completo SeacInfo
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