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07/07/2017 - Scambio di informazioni finanziarie su base mondiale per evitare l’evasione fiscale: Provvedimento

Scambio di informazioni finanziarie su base mondiale per evitare l’evasione fiscale: Provvedimento

Con Provvedimento 4 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per lo scambio automatico dei dati finanziari su base mondiale, in attuazione del Decreto MEF 28 dicembre 2015.
In particolare, è stato precisato che:

  • i soggetti tenuti alla comunicazione sono le istituzioni finanziarie di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), D.M. 28 dicembre 2015, ossia banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, Poste italiane Spa, ecc.;
  • i soggetti di cui al punto precedente sono tenuti entro il 18 settembre 2017 all’iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione "REI FATCA/CRS" del Registro Elettronico degli Indirizzi ("REI");
  • le comunicazioni annuali dovranno contenere i seguenti dati:
    • codice fiscale della istituzione fin anziaria italiana tenuta alla comunicazione;
    • informazioni di cui all’art. 3, D.M. 28 dicembre 2015;
    • codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate al punto precedente;
      La comunicazione annuale, per il 2016, dovrà essere trasmessa <B<="" b="">, l’adempimento dovrà essere espletato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.


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  • "1919" - ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
    L’Agenzia precisa, inoltre, che per recuperare in compensazione, attraverso il Mod. F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno o dell’anno successivo, devono essere utilizzati rispettivamente i seguenti codici tributo:
    • "1628" - eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvig ioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014, istituito con Risoluzione 10 febbraio 2015, n. 13;
    • "6782" - eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta - Mod. 770 semplificato, istituito con Risoluzione 18 gennaio 2005, n. 9.




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  • i datori di lavoro che siano in possesso della copia della dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore interessato,
  • potranno contattare il <b<"Numero UnicoperilLavoro?<="" b=""> istituito dall’Agenzia (tel. 800.00.00.39, casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) per inviare copia della documentazione.
    La comunicazione dovrà riportare il seguente oggetto: INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD - CF DEL LAVORATORE - CONFERMA DID.


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Codice tributo per il versamento della ritenuta sui canoni nelle locazioni brevi: Risoluzione

Con Risoluzione 5 luglio 2017, n. 88, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite Mod. F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve di cui all’art. 4, comma 5, D.L. n. 50/2017.
Il codice tributo è il seguente:


Incentivo Occupazione SUD: invio della DID tramite il "Numero unico per il lavoro"

L’ANPAL ha reso noto, tramite il proprio portale, che, in riferimento alle istanze presentate all’INPS per la fruizione dell’Incentivo Occupazione SUD e per le quali l’Istituto ha restituito come esito "KO temporaneo" per assenza di una DID validamente rilasciata,