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05/07/2017 - Deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori: Comunicato stampa

Deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori: Comunicato stampa

Con Comunicato stampa 4 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha definito gli importi delle deduzioni forfettarie giornaliere per gli autotrasportatori di merci per conto terzi.
In particolare i valori, da utilizzare per il Modello REDDITI 2017, sono:

  • euro 51,00 per i trasporti effettuati dall’imprenditore stesso oltre il Comune in cui ha sede l’impresa;
  • euro 17,85, per i trasporti effettuati dall’imprenditore stesso all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.
  • può essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2017;
  • dev’essere trasmesso entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.


La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17 (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).
Nel Comunicato stampa viene, inoltre, confermato che anche per il 2017 l e imprese di autotrasporto merci, conto terzi e conto proprio, possono recuperare in compensazione con Mod. F24, con codice tributo 6793, (fino ad un massimo di euro 300,00 per veicolo) le somme versate nel 2016 a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti a trasporto merci di massa complessiva non inferiore a 11,5 t.

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Approvato il nuovo Modello IVA TR: Provvedimento

Con Provvedimento 4 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
In particolare, l’Agenzia prevede che, tale modello, emesso in sostituzione di quello approvato con Provvedimento 21 marzo 2016:


Il modello è stato modificato a seguito dell’approvazione del D.L. n. 50/2017, che ha esteso anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale l’obbligo di apposizione del visto di conformi tà per importi superiori ad euro 5.000.

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Al superamento del comporto è il lavoratore a dover provare la rinuncia del ddl al licenziamento

Con la Sentenza n. 16392 pubblicata il 4 luglio 2017 la Corte di Cassazione interviene in merito al licenziamento per superamento del comporto in un momento successivo alla ripresa dell’attività.
Nello specifico la Suprema Corte ha stabilito che sia onere del lavoratore provare che l’inerzia del datore di lavoro rappresenta la volontà di non effettuare il licenziamento.

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