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28/06/2017 - Modalità di attestazione del requisito di vigilanza prudenziale per OICR esteri: Risoluzione

Modalità di attestazione del requisito di vigilanza prudenziale per OICR esteri: Risoluzione

Con Risoluzione 27 giugno 2017, n. 78, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di attestazione del requisito di vigilanza richiesto ai fini dell’inapplicabilità della ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da organismi di investimento collettivo del risparmio, (OICR), esteri.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della vigilanza prudenziale è sufficiente la presentazione, da parte del soggetto incaricato della gestione del fondo estero nel caso di specie del fondo Cayman, della copia del "Form Adv", depositato presso la SEC, alla SGR (Società di gestione di risparmio) italiana che gestisce il fondo immobiliare italiano.

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Convertito in Legge il D.L. n. 50/2017

È stata pubblicata sul S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144, la Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del D.L. n. 50/2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, si segnalano, tra le altre, le seguenti novità di interesse fiscale:

  • l’estensione dal 1° luglio 2017 dello split payment ai lavoratori autonomi;
  • la riduzione del termine per l’esercizio della detrazione dell’IVA a credito (per fatture emesse dal 1° gennaio 2017);
  • la riduzione a euro 5.000 del limite di utilizzo dei crediti tributari che richiede il visto di conformità (esteso ora anche al credito IVA trimestrale);
  • l’applicazione della cedolare secca del 21% alle locazioni brevi;
  • la rimodulazione del coefficiente ACE dal 2017.

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  • sul portale www.anpal.gov.it,
  • sui portali regionali, oppure
  • presso i Centri per l’impiego.
  • le domande di accesso alla prestazione emergenziale potranno essere presentate, da parte dell’azienda, solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali si richiede il trattamento integrativo. L’istruttoria delle domande sarà avviata soltanto a seguito della presentazione della domanda di disoccupazione da parte di ciascun lavoratore int eressato;
  • il contributo dovuto da parte del datore di lavoro, il cui ammontare è pari alla metà della prestazione, comprensiva della contribuzione correlata, dovrà essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della delibera del Comitato amministratore di concessione dell’assegno emergenziale.

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Infortunio: no al licenziamento per superamento del comporto se la colpa è del datore

In materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente, il cui prolungamento dell’assenza oltre i limiti fissati dal CCNL per la conservazione del posto è imputabile al datore di lavoro, in quanto l’ambiente di lavoro risulta essere nocivo alla salute.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 15972 del 27 giugno 2017, ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado, precisando che nel nuovo giudizio i giudici d’appello dovranno attenersi al principio secondo il quale "in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l’infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’articolo 2087 c.c.".


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Licenziato per furto anche senza esibizione della documentazione relativa all’addebito

In merito al licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente per furto di merce all’azienda, sulla base del prospetto analitico degli ammanchi allegato alla contestazione disciplinare, a nulla rilevando il fatto che il datore non ha messo a disposizione dell’incolpato la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 15966 del 27 giugno 2017, ha precisato che il recesso è giustificato dalla violazione del vincolo fiduciario con il datore e che l’obbligo di mostrare i documenti sussiste soltanto quando risulta davvero necessario per garantire il diritto di difesa del lavoratore, il quale in corso di causa può comunque chiedere al giudice di ordinarne l’esibizione alla controparte.

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DID on line sul portale dell’ANPAL: periodo transitorio fino al 30 settembre 2017

Come noto, ad oggi la DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) può essere resa:


Il D.Lgs n. 150/2015 ha infatti previsto un periodo transitorio prima che la procedura online sul portale ANPAL diventi l’unica forma con cui fare la DID.
L’ANPAL, con un comunicato del 26 giugno 2017, pubblicato sul proprio sito, rende noto che il periodo transitorio, inizialmente fissato fino al 31 marzo 2017 e successivamente prorogato al 30 giugno 2017, è stato nuovamente prorogato al 30 settembre 2017.

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Ministero del Lavoro: precisazioni sulla concessione della mobilità in deroga

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 13 del 27 giugno 2017, interviene per fornire chiarimenti in merito alla concessione del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del DL n. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134/2012.
Il Ministero precisa, in particolare, che, prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del Lavoro, con posta certificata, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, tra l’altro, l’elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati.

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Fondo di solidarietà del credito: indicazioni INPS per la richiesta dell’assegno emergenziale

L’INPS, con il Messaggio n. 2655 del 23 giugno 2017, interviene per fornire indicazioni operative riguardo le modalità di accesso e la disciplina dell’assegno emergenziale, prestazione assicurata dal Fondo di solidarietà per la conversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno all’occupazione e del reddito del personale del credito ai lavoratori licenziati a seguito di procedure di gestione degli esuberi e non aventi i requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie.
In particolare l’Istituto precisa che: