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22/06/2017 - In Gazzetta Ufficiale il c.d. "Decreto Sud"

In Gazzetta Ufficiale il c.d. "Decreto Sud"

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2017, n. 141, il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. "Decreto Sud"), contenente disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
In particolare, le agevolazioni più importanti contenute nel decreto sono:

  • il nuovo regime di aiuto "Resto al Sud" rivolto ai giovani imprenditori che decidono di avviare un’attività propria;
  • alcuni interventi finanziari a favore dei giovani agricoltori e la promozione delle filiere del Mezzogiorno;
  • la creazione di una banca delle terre abbandonate o incolte, da dare in concessione a persone con età tra 18 e 40 anni, previa presentazione di un progetto di valorizzazione;
  • l’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES);
  • la proroga di un mese per l’iperammortamento: la maggiorazione potrà essere fruita per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

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  • tutte le singole imprese devono svolgere attività agricole di base e le eventuali attività connesse, oltre ad essere prevalenti, devono essere legate alle prime da un rapporto di stretta complementarietà;
  • la messa in comunione dei terreni è un fattore obbligatorio;
  • la partecipazione al conseguimento del fine comune deve avvenire tramite l’apporto equivalente alla rete di ogni singola impresa, ossia attraverso la condivisione di mezzi umani e tecnici, proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze;
  • la suddivisione della produzione tra le imprese deve essere proporzionata al valore del contributo che ciascuna di esse ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;
  • i prodotti oggetto di divisione non devono essere successivamente ceduti tra le imprese partecipanti alla rete, in quanto tale tipologia di rete è finalizzata alla sola produzione.

Contratto di rete agricola: Risoluzione

Con Risoluzione 21 giugno 2017, n. 75, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini IVA e delle imposte dirette, del contratto di rete agricolo.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che l’acquisto a titolo originario della produzione agricola è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:


Solamente in presenza delle sopraelencate condizioni, ai fini IVA, la ripartizione della produzione agricola tra le imprese partecipanti alla rete non produce effetti traslativi tra le imprese.
Invece, ai fini delle imposte dirette, per determinare il reddito agrario da imputare a ciascuna impresa partecipante alla rete per la quota di propria spettanza, è necessario individuare un criterio di calcolo che tenga conto del reddito agrario di ogni terreno utilizzato per l’attività comune.

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Comunicazioni debitorie per i Co.co.co nel "Cassetto Committente Gestione Separata"

L’INPS, con il Messaggio n. 2591 del 21 giugno 2017, informa di aver elaborato le situazioni debitorie delle aziende committenti che hanno denunciato, per l’anno 2016, il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Le comunicazioni di anomalia, che si compongono di un testo fisso, del dettaglio della posizione debitoria e delle istruzioni per il pagamento, così riscontrate sono pubblicate nel "Cassetto Committenti Gestione Separata". Alle aziende interessate verrà inviato anche un messaggio di "alert" all’indirizzo PEC/mail conosciuto dall’INPS.

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Nell’indennità di mancato preavviso al dirigente licenziato anche il bonus risultati

In merito al licenziamento individuale del dirigente per soppressione del posto dovuta alla cessione del ramo d’azienda, la Corte di Cassazione, nel considerare legittimo il recesso del datore, ha statuito che nell’indennità di mancato preavviso da versare va ricompreso il bonus annuale per i risultati raggiunti.
Con la Sentenza n. 15380 del 21 giugno 2017 viene sottolineato che ai sensi dell’art. 2121 c.c. l’indennità va calcolata computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Quindi, i compensi annuali relativi ai risultati conseguiti non possono essere unilateralmente esclusi da quelli che rientrano nella base di calcolo dell’indennità.

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