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11/07/2017 - Negata l’agevolazione prima casa all’acquirente proprietario di un immobile non abitabile: Ordinanza

Negata l’agevolazione prima casa all’acquirente proprietario di un immobile non abitabile: Ordinanza

Con Ordinanza 13 giugno 2017, n. 14740, la Corte di Cassazione ha precisato che il contribuente, già in possesso di un immobile in comproprietà e non idoneo "a soddisfare i concreti bisogni abitativi" a causa delle ridotte dimensioni, non può usufruire nuovamente dell’agevolazione "prima casa" sull’acquisto di un appartamento ubicato nello stesso Comune.
In particolare, i Giudici, in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 131/1986, hanno ribadito che per beneficiare dell’IVA al 4% sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili abitativi non di lusso devono verificarsi le seguenti condizioni:

  • l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza;
  • nell’atto di acquisto, l’acquirente deve dichiarare:
    • di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato;
    • non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
    • non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l’agevolazione prima casa.

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Al via l’esonero contributivo per assunzioni scuola lavoro o apprendistato duale

L’INPS, con la Circolare n. 109 del 10 luglio 2017, illustra le modalità di accesso all’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani effettuate nel corso del 2017 e 2018.
L’agevolazione è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro annui. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto.
Per accedere all’incentivo i datori di lavoro devono compilare il modulo online "308-2016" disponibile, dall’11 luglio 2017, all’interno della piattaforma DiResCo.

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