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02/08/2017 - Approvate le specifiche tecniche del Modello IPEA: Provvedimento

Approvate le specifiche tecniche del Modello IPEA: Provvedimento

Con Provvedimento 1 agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di istanza per il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, prevista dall’art. 42, comma 4, D.P.R. n. 600/1973.
In particolare, l’Agenzia ha disposto che la trasmissione del modello, approvato con Provvedimento 12 ottobre 2016, deve essere effettuata direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline oppure tramite gli intermediari abilitati.

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Trattamento fiscale delle spese di emissione di prestiti obbligazionari: Risoluzione

Con Risoluzione 28 luglio 2017, n. 102, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese di emissione di prestiti obbligazionari con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 32, comma 13, D.L. n. 83/2012 (deducibilità delle spese nell’esercizio di sostenimento) e all’art. 96, TUIR (deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati).
In particolare, è stato chiarito che, come precisato dalla Circolare 26 settembre 2014, n. 29, la deducibilità delle spese in esame nell’esercizio di competenza prevista dall’art. 32, comma 13, D.L. n. 83/2012 è "una facoltà e non un obbligo" e quindi per verificare se le spese in esame rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96, TUIR, è necessario distinguere:

·         il caso in cui si opti per la deduzione per cassa del le spese;

·         dal caso in cui non si eserciti la deduzione per cassa


di cui all’art. 32, comma 13, D.L. n. 83/2012.
Nel primo caso, le spese risultano integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento e quindi non sono soggette ai limiti di cui all’art. 96, TUIR; nel secondo caso, invece, alle spese in esame si applicano i limiti previsti dall’art. 96, TUIR.

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Il certificato medico non salva il lavoratore licenziato perché lavora presso terzi in malattia

Con la Sentenza n. 19089 pubblicata il 1° agosto 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che la data prevista per la guarigione dell’infortunato riportata sul certificato del medico dell’INAIL ha un mero valore prognostico e non è sufficiente a rinnegare le indagini degli investigatori privati, che provano lo svolgimento di attività lavorativa presso terzi del lavoratore infortunato, che viene di conseguenza licenziato.
Nel particolare, risulta inutile invocare il certificato medico in parola per il lavoratore interessato che avrebbe riportato l’indicazione secondo la quale l’inabilità temporanea non comportava un’assoluta impossibilità di muoversi e, pertanto, lo svolgimento di altra attività lavorativa (nella farmacia della moglie) non avrebbe inciso sulla guarigione: secondo i giudici della Corte, la previsione ha solo valore prognostico e quindi può essere a pprezzabile dal giudice, che può valutarne l’importanza ai fini della prova, ovvero ritenerla, come nel caso in specie, poco probante rispetto agli elementi emersi durante la causa.

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INAIL: prescrizione decennale per i rimborsi delle maggiori sanzioni per lavoro nero

L’INAIL, con Circolare n. 31 del 28 luglio 2017, fornisce chiarimenti in merito al termine di prescrizione per il rimborso delle maggiori sanzioni sul lavoro nero e irregolare a seguito della Sentenza n. 254 del 13 novembre 2014, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36-bis, comma 7, lettera a), DL n. 223/2006, nella parte in cui stabiliva che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato in modo irregolare non potesse essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
In particolare, l’Istituto puntualizza che il termine prescrizionale per chiedere il rimborso delle somme in oggetto, trattandosi di indebito previdenziale, è quello decennale previsto dall’articolo 2946 c.c., decorrente dalla data del versamento. Non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

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