Approvate le specifiche tecniche del Modello IPEA: ProvvedimentoCon Provvedimento 1 agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di istanza per il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, prevista dall’art. 42, comma 4, D.P.R. n. 600/1973. |
Trattamento fiscale delle spese di emissione di prestiti obbligazionari: RisoluzioneCon Risoluzione 28 luglio 2017, n. 102, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese di emissione di prestiti obbligazionari con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 32, comma 13, D.L. n. 83/2012 (deducibilità delle spese nell’esercizio di sostenimento) e all’art. 96, TUIR (deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati). · il caso in cui si opti per la deduzione per cassa del le spese; · dal caso in cui non si eserciti la deduzione per cassa
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Il certificato medico non salva il lavoratore licenziato perché lavora presso terzi in malattiaCon la Sentenza n. 19089 pubblicata il 1° agosto 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che la data prevista per la guarigione dell’infortunato riportata sul certificato del medico dell’INAIL ha un mero valore prognostico e non è sufficiente a rinnegare le indagini degli investigatori privati, che provano lo svolgimento di attività lavorativa presso terzi del lavoratore infortunato, che viene di conseguenza licenziato. |
INAIL: prescrizione decennale per i rimborsi delle maggiori sanzioni per lavoro neroL’INAIL, con Circolare n. 31 del 28 luglio 2017, fornisce chiarimenti in merito al termine di prescrizione per il rimborso delle maggiori sanzioni sul lavoro nero e irregolare a seguito della Sentenza n. 254 del 13 novembre 2014, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36-bis, comma 7, lettera a), DL n. 223/2006, nella parte in cui stabiliva che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato in modo irregolare non potesse essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. |
