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03/08/2017 - Riforma del Terzo settore: Decreto in G.U.

Riforma del Terzo settore: Decreto in G.U.

È stato pubblicato sul S.O. n. 43 alla Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, contenente il Codice del Terzo settore, in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), L n. 106/2016.
Il nuovo Codice risponde alla finalità di riordino e regolamentazione organica della disciplina civilistica e fiscale relativa agli enti del Terzo settore.
Tra le disposizioni introdotte dal Decreto, si segnalano le seguenti:

·         revisione della qualifica di enti non commerciali ai fini fiscali e introduzione di un nuovo regime forfettario;

·         razionalizzazione della disciplina inerente le deduzioni e detrazioni a vantaggio di chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti non commerciali del terzo settore;

·         istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore;

·         agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali.




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C’è tempo fino al 2 ottobre per inviare i documenti e fornire chiarimenti sulle irregolarità

Con Comunicato stampa 2 agosto 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 2 ottobre il termine entro cui il contribuente può inviare i documenti e fornire i chiarimenti in merito ai controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2015. Inoltre, è possibile correggere eventuali errori o dimenticanze sui redditi dichiarati.
In particolare, si fa riferimento a:

·         controlli formali relativi alle dichiarazioni presentate nel 2015 (730/2015 e UNICO 2015);

·         comunicazioni inviate dall’Agenzia nei messi di maggio, giugno e nei primi giorni di luglio relative:

 

o    a possibili anomalie per il periodo d’imposta 2013;

o    agli studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 2013-2 015.



Se il contribuente ritiene che i dati riportati nella dichiarazione siano corretti può comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il 2 ottobre fornendo ulteriori chiarimenti. Se, invece, riconosce di aver commesso gli errori segnalati può correggerli tramite ravvedimento operoso.


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ANF: in caso di scioglimento dell’unione civile si applicano le disposizioni previste per i genitori separati/divorziati

L’INPS, con il Messaggio n. 3179 del 1° agosto 2017, precisa che le disposizioni ANF/AF relative ai genitori separati/divorziati, con provvedimenti di affidamento condiviso o esclusivo dei figli, si applicano anche nei casi di scioglimento dei nuclei formati da:

·         persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati da precedente matrimonio o fuori dal matrimonio;

·         persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, qualora il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile mediante il procedimento descritto all’art. 252 c.c..




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