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06/09/2017 - Contratti atipici di mantenimento e regola del prezzo-valore: Risoluzione

Contratti atipici di mantenimento e regola del prezzo-valore: Risoluzione

Con Risoluzione 25 agosto 2017, n. 113, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime tributario applicabile ai contratti atipici di mantenimento. In particolare, l’istante chiede se le regole di determinazione della base imponibile del c.d. "prezzo-valore" (art. 1, comma 497, Legge n. 266/2005) possano trovare applicazione anche per i contratti atipici di mantenimento e di assistenza.
In base a tale regola la base imponibile per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, può essere determinata, a seguito di specifica opzione, sulla base del "valore catastale" dell’immobile individuato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, D.P.R. n. 131/1986.
Il documento di prassi precisa che i contratti in oggetto, simili alle rendite vitalizie, prevedono l’assunzione di una serie di prestazioni in capo al cessionario quale corrispettivo della cessione del bene immobile e afferma che per tali contratti è possibile l’applicazione della regola del c.d. "prezzo-valore" purché la cessione riguardi un immobile abitativo e relative pertinenze.

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Ravvedimento operoso per tardiva comunicazione della proroga del contratto con cedolare secca

Con Risoluzione 1 settembre 2017, n. 115, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alla sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca, di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, nonché in merito alle modalità di rinuncia all’aumento del canone, quale condizione per l’esercizio dell’opzione stessa.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che:

·         alla sanzione sopra menzionata (pari a euro 100 o ad euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni) è applicabile la disciplina del ravvedimento operoso. Di conseguenza, la sanzione in esame va ulteriormente ridotta in base alle percentuali previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima;

·         nel caso di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata.

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Il risarcimento del danno per il tumore non può essere escluso senza aver verificato la possibile causa professionale

La Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile escludere il risarcimento del danno per il tumore occorso al lavoratore imputandone la causa al tabagismo dello stesso, senza aver verificato l’eventualità che l’attività lavorativa svolta possa essere concausa del tumore.
Nell’Ordinanza n. 20769 del 5 settembre 2017, i giudici della Corte Suprema si soffermano sul lavoro svolto dal malato: per anni, infatti, questi ha prestato la propria attività in una carrozzeria nella quale è stato esposto a sostanze che ben potrebbero aver causato, o per lo meno essere concausa, del tumore. La Cassazione accoglie dunque il ricorso e impone al giudice del rinvio di valutare la possibilità della causa professionale.

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Verbale INPS e dichiarazioni raccolte dagli ispettori non bastano a provare l’irregolarità datoriale

Con l’Ordinanza n. 20768 depositata il 5 settembre 2017 la Corte di Cassazione interviene in merito alla mancata corresponsione degli ANF al lavoratore da parte del proprio datore di lavoro.
Nello specifico la Suprema Corte ha dato ragione al ricorso dell’impresa, in quanto ha sentenziato che il verbale dell’INPS e le dichiarazioni raccolte dagli ispettori da soli non sono sufficienti a provare in giudizio un comportamento illecito da parte del datore di lavoro: va in sé provata l’esistenza dell’illecito stesso.

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