Home

11/09/2017 - Versamento IVA: l’adempimento viene prima di ogni altra scelta imprenditoriale

Versamento IVA: l’adempimento viene prima di ogni altra scelta imprenditoriale

Con Sentenza 29 agosto 2017, n. 39500, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna di un imprenditore che ha omesso il versamento dell’IVA in quanto la crisi economica lamentata dal ricorrente non è stata improvvisa ed imprevedibile e, sul punto, lo stesso non ha dedotto alcun argomento decisivo a confutazione del giudizio
La Corte, riprendendo quanto sancito dalla Corte d’Appello, ha sancito che "è dovere dell’imprenditore operare la scelta del rinvio del versamento dell’IVA in un quadro di ragionevolezza economica che, salvo eventi imprevedibili, sia tale da far ordinariamente presumere che il versamento (..) possa sempre posticipatamente avvenire." In assenza di tale ragionevolezza economica il rischio dell’omesso versamento viene assunto coscientemente e dolosamente dall’imprenditore.
Infine, la Corte ricorda che nel sanzionare penalmente l’omesso versamento dell’IVA a debi to, se di importo superiore alla soglia di legge, il legislatore ha inteso anteporre il versamento stesso a qualsiasi altra scelta imprenditoriale, privilegiando il pagamento dell’imposta in esame.



Indice completo SeacInfo

L’accordo transattivo tutela l’azienda solo se il lavoratore è consapevole dei diritti cui rinuncia

Il generico accordo transattivo firmato con il dipendente al momento del licenziamento non mette del tutto al riparo l’azienda da possibili contestazioni o controversie: deve provarsi, infatti, la consapevolezza del lavoratore rispetto ai diritti cui rinuncia a fronte dell’importo a titolo di transazione concordato, con la conseguenza che, laddove il lavoratore non fosse pienamente conscio di "abdicare o di transigere" sui suoi diritti, ben può lo stesso rivolgersi al giudice del lavoro.
Sulla base di questo principio, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 20976 depositata l’8 settembre 2017, ha accolto il ricorso di un lavoratore contro l’azienda per la quale lavorava, rea di non aver tenuto conto dei compensi per lavoro straordinario nella determinazione del TFR, in quanto dall’accordo transattivo non emergeva alcun riferimento al fatto che tale voce fosse stata tenuta in considerazione nel calcol o del TFR, né si poteva presumere che il lavoratore avesse consapevolmente rinunciato a tale diritto.



Indice completo SeacInfo

Contributi figurativi per periodi di aspettativa fruita per incarichi politici o sindacali

L’INPS, con il Messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017, ricorda che, in attesa della telematizzazione della domanda di accredito figurativo per aspettativa politica e sindacale nell’ambito delle gestioni dei lavoratori dipendenti privati, l’istanza di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa.
Anche per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.
L’INPS allega al messaggio in esame la relativa modulistica cartacea.


Indice completo SeacInfo

Retribuzione dei lavoratori socialmente utili pari a quella dei lavoratori subordinati

In merito ai lavoratori socialmente utili, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del riconoscimento di una retribuzione adeguata pari a quella dei lavoratori subordinati, nell’ipotesi in cui siano impiegati in attività di natura subordinata ma differenti da quelle stabilite nei progetti loro dedicati.
Pur precisando che il lavoro socialmente utile, destinato all’inserimento di soggetti svantaggiati in progetti di pubblica utilità, non rientra nella categoria dei rapporti subordinati, l’Ordinanza n. 20896 dell’8 settembre 2017 ha chiarito che in caso di impiego in attività del tutto differenti comprese nel lavoro subordinato va riconosciuto il diritto ad un’adeguata retribuzione.


Indice completo SeacInfo

Ingressi in Italia per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017 il Decreto 24 luglio 2017 con il quale il Ministero del Lavoro determina il contingente triennale 2017/2019 per l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi.
Più precisamente, per il triennio 2017/2019 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:

·         7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati;

·         7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, finalizzati al completamento di un percorso di formazione pr ofessionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali.





Indice completo SeacInfo