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12/10/2017 - Modalità di rimborso delle imposte di successione per le zone colpite dal sisma nel Centro Italia

Modalità di rimborso delle imposte di successione per le zone colpite dal sisma nel Centro Italia

Con Provvedimento 11 ottobre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di rimborso delle imposte di successione, delle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dell’imposta di registro o di bollo riferite alle successioni di persone fisiche aperte prima del 13 agosto 2017 e relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a partire dal 24 agosto 2016.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che:

·         la richiesta di rimborso dev’essere presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione;

·         i rimborsi saranno disposti con le modalità automatizzate previste dal Decreto MEF 29 dicembre 2000.


Inoltre, il Provvedimento precisa che si considerano valide anche le richieste p resentate anteriormente alla data di pubblicazione del Provvedimento.


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Dal 2018, semplificazioni per gli elenchi Intrastat: Nota Agenzia delle Dogane

Con Nota 9 ottobre 2017, n. 110586, l’Agenzia delle Dogane, riprendendo quanto specificato nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 25 settembre 2017 (vedi SeacInfo 26 settembre 2017), ha fornito chiarimenti in merito alle semplificazioni dell’adempimento degli elenchi Intrastat che saranno operative a partire dal 2018.
In particolare, tra le precisazioni fornite, è stato ricordato che, a decorrere dal 2018, non è più dovuta ai fini fiscali la presentazione degli elenchi Intrastat, riguardanti gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute, riferiti a tale periodo. Permane comunque l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni ai fini statistici, con riferimento ai soggetti mensili (acquisti uguali o superiori ad euro 200.000 in almeno uno dei quattro trimestri precedenti).
Infine, permane l’obbligo di p resentazione degli elenchi Intrastat relativi all’ultimo trimestre 2017 e al mese di dicembre 2017 nonché l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intra aventi periodo di riferimento antecedente al 2018.


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Diritto del lavoratore al trasferimento per l’assistenza del genitore disabile

Secondo la Corte di Cassazione al lavoratore va riconosciuto il diritto al trasferimento in un’altra città per assistere il padre disabile, a nulla rilevando il fatto che non conviva con lo stesso; tale scelta può essere effettuata non solo al momento dell’assunzione ma anche nel corso del rapporto lavorativo, purché il posto di lavoro risulti esistente e vacante.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 23857 dell’11 ottobre 2017, ha chiarito che tale diritto deve comunque considerare le esigenze organizzative del datore di lavoro, su cui grava l’onere della prova circa le circostanze ostative al suo esercizio.


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Impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni anche per i tempi determinati

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha confermato che, con l’entrata in vigore del Collegato Lavoro, il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex articolo 6 della Legge n. 604/1966 è da ritenersi applicabile anche ai contratti di lavoro a tempo determinato cessati per giusta causa prima della scadenza del termine.
Nello specifico, con la Sentenza n. 23861 pubblicata l’11 ottobre 2017, i giudici della Corte Suprema respingono il ricorso del lavoratore, chiarendo che la modifica operata dall’articolo 32 della Legge n. 183/2010 estende la norma del 1966 "a tutti i casi di invalidità del licenziamento" intimati unilateralmente dal datore di lavoro, e dunque trova applicazione anche nel caso di contratti a tempo determinato.


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Quando la subordinazione sussiste anche in assenza di potere disciplinare

Con la Sentenza n. 23846 dell’11 ottobre 2017 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla qualificazione di un rapporto di lavoro nell’ambito della subordinazione, anche in assenza di esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha affermato che il potere direttivo e disciplinare non possono essere criteri esclusivi per la valutazione della sussistenza o meno della subordinazione: in casi atipici come quello proposto dalla sentenza vanno anche valutate altre caratteristiche del rapporto, tra le quali la continuità e la durata, nonché la presenza (anche se minima) di un’organizzazione imprenditoriale, la regolamentazione dell’orario e la modalità di erogazione del compenso.


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