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16/10/2017 - Ultimo giorno per l’invio dello spesometro

Ultimo giorno per l’invio dello spesometro

Si ricorda che scade oggi, 16 ottobre 2017, il termine (più volte prorogato) per la trasmissione dello spesometro.
In particolare, si segnala che l’adempimento è considerato valido se dalla ricevuta risulta che il file è stato accettato, seppur con segnalazioni.
Inoltre, come precisato nelle FAQ presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i file sono visualizzabili se:

·         l’operazione è stata conclusa;

·         il firmatario del file risulta essere individuato.


L’Agenzia, inoltre, ha precisato che la procedura di elaborazione dei file avviene entro tre giorni circa dall’invio. Per tale ragione, i soggetti che inviano lo spesometro durante gli ultimi giorni utili:

·         potrebbero non conoscere l’esito dell’adempimento prima della scadenza;

·         e pertanto, in caso di scarto dei file, dovrebbero procedere ad un nu ovo invio dei file oltre il termine del 16 ottobre. In tal caso, è ragionevole ritenere che non vengano applicate sanzioni per tardivo adempimento (ma non vi è certezza in merito).




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Rinuncia al TFM da parte degli amministratori di una S.r.l: regime fiscale applicabile

Con Risoluzione 13 ottobre 2017, n. 124, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile alla rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori di una S.r.l, tra i quali alcuni sono soci della stessa ed altri sono invece esterni alla compagine sociale.
In particolare, l’Agenzia, precisando che la modalità di tassazione si differenzia a seconda che l’amministratore assuma o meno la qualifica di socio, ha chiarito, tra l’altro, che

·         nel caso di rinuncia da parte degli amministratori/soci alle quote di TFM, la società non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4-bis, art. 88, TUIR;

·         nel caso di rinuncia al TFM da parte degli amministratori non soci la società dovrà assoggettare a tassazione una sopravvenienza attiva, trovando applicazione il comma 1, art. 88, TUIR.


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Indice TFR del mese di settembre 2017

L’Istituto centrale di statistica ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di settembre 2017 è pari a 101,1 punti.
L’incidenza percentuale della differenza rispetto all’indice in vigore al 31 dicembre 2016 è pari a 0,797607; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell’1,5% annuo, per cui si avrà un indice di rivalutazione del TFR pari a 1,723205%.


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Minimali e massimali di rendita INAIL dal 1° luglio 2017: circolare INAIL

L’INAIL, con la Circolare n. 44 del 13 ottobre 2017, riepiloga i minimali e massimali di rendita da utilizzare a partire dal 1° luglio 2017.
Gli importi sono stati determinati sulla base del Decreto 19 luglio 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha confermato, nella misura vigente dal 1° luglio 2016, il minimale e il massimale di rendita (l’importo è pari, rispettivamente, ad euro 16.195,20 e ad euro 30.076,80).


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Al lavoratore affetto da placche pleuriche danno morale per la paura di ammalarsi

Secondo la Corte di Cassazione il danno morale da riconoscere al lavoratore affetto da placche pleuriche dopo l’esposizione all’amianto va commisurato al timore di malattia futura, collegata al maggior rischio di contrarre il mesotelioma (tumore maligno) rispetto ai colleghi anch’essi esposti all’amianto ma senza placche.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 24217 del 13 ottobre 2017, ha precisato che il risarcimento a carico del datore di lavoro risulta cumulabile con le prestazioni del fondo vittime dell’amianto e le rendite INAIL.



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Unioni civili e convivenze di fatto: le prestazioni INAIL spettanti

L’INAIL, con la Circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, interviene in relazione alla nuova disciplina delle unioni civili, fornendo indicazioni circa i trattamenti a suo carico estesi a tali rapporti.
In particolare, all’unito civilmente sono riconosciute:

la rendita ai superstiti e la relativa quota integrativa;

·         la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto;

·         lo speciale assegno continuativo mensile;

·         l’assegno una tantum (assegno funerario o assegno di morte);

·         la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;

·         la prestazione una tantum di cui alla Legge di Stabilità 2016.
In sostanza, le parti dell’unione civile sono equiparate ai coniugi e ciò implica l’applicazione automatica alle parti stesse delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni eco nomiche erogate dall’INAIL, precedentemente riservate solo ai coniugi. Diversamente, per quanto riguarda le convivenze di fatto, la legge non prevede alcuna equiparazione di status tra coniugi e conviventi more uxorio. Ne consegue che questi ultimi non possono essere ritenuti beneficiari delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL.


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