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17/10/2017 - Pubblicato in G.U. il Decreto fiscale

Pubblicato in G.U. il Decreto fiscalePubblicato in G.U. il Decreto fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2017, n. 242, il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.Il titolo I contiene le disposizioni in materia fiscale e precisamente:• art. 1: estensione della definizione agevolata dei carichi;• art. 2: sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali;• art. 3: estensione dello Split payment a tutte le società controllate dalla PA;• art. 4: incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivi;• art. 5: sterilizzazione dell’incremento delle aliquote IVA per l’anno 2018

Pubblicazione della bozza di OIC 11 e proposta di alcuni emendamenti

Il Consiglio di Gestione dell’OIC ha pubblicato la bozza di OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d’esercizio" per la consultazione chiedendo di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il 13 novembre 2017 all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o via fax al numero 06.69766830.Inoltre, sono state proposte dall’OIC delle modifiche ai seguenti principi contabili pubblicati nel 2016:• OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d’esercizio";• OIC 13 "Rimanenze";• OIC 16 "Immobilizzazioni materiali";• OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto";• OIC 19 "Debiti";• OIC 21 "Partecipazioni";• OIC 24 Immobilizzazioni immateriali";• OIC 25 "Imposte sul reddito";• OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti do po la chiusura dell’esercizio";• OIC 32 "Strumenti finanziari derivati".


Ammesso il contratto a progetto per l’avvio di un nuovo segmento di produzione dell’azienda

Il ricorso al contratto a progetto è pienamente legittimo se serve all’impresa per avviare un nuovo segmento di produzione in una fascia di mercato ancora scoperta, purché sussista un progetto specifico, in quanto non sono sufficienti le sole dichiarazioni dei lavoratori agli ispettori INPS per ritenere l’autonomia dei rapporti.La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24379 del 16 ottobre 2017, ha chiarito che, secondo l’interpretazione fornita dalla Legge Fornero (art. 24 della Legge n. 92/2012) dell’art. 61 del D.Lgs n. 276/2003 applicabile ratione temporis (poi abrogato dall’art. 52 del D.Lgs n. 81/2015), il progetto specifico, elemento essenziale di validità del rapporto cocoprò, non deve necessariamente riguardare un’attività originale o estranea rispetto a quella ordinaria dell’impresa. 

Le dichiarazioni rese agli ispettori non sono sufficienti a qualificare il rapporto come subordinato 

Con la Sentenza n. 24360 pubblicata il 16 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro da parte degli aderenti all’associazione non sono di per sé sufficienti a giustificare la riconduzione alla natura subordinata del rapporto che intercorre tra gli stessi soggetti e l’associazione che si occupa di trasporto di infermi.Nel caso in specie, un’associazione impiega alcuni aderenti, mediante un rapporto di volontariato, nelle operazioni di trasporto degli infermi, sulla base delle indicazioni del servizio sanitario nazionale. Sbaglia il giudice di seconde cure a trascurare alcune prove portate dall’associazione, e non consente a questa di dimostrare la natura volontaria delle prestazioni. D’altro canto, alcuni elementi fanno propendere verso un rapporto di lavoro vero e proprio, come i compensi corrisposti sotto forma di rimborso spese e gli orari a turni. I giudici della Suprema Corte, pertanto, accolgono il ricorso dell’associazione e rinviano al giudice del rinvio.

 

Al giudice del lavoro e non a quello fallimentare le richieste di reintegra e risarcimento

Con la Sentenza n. 24363 del 16 ottobre 2017 la Corte di Cassazione entra nel merito di quale sia la sede giudiziale appropriata per la richiesta di reintegra e relativo risarcimento in caso di fallimento del datore di lavoro.Nello specifico la Suprema Corte ha sentenziato che la reintegra sul posto di lavoro e il risarcimento da articolo 18 dello "Statuto dei Lavoratori" non può essere chiesto al giudice fallimentare dal lavoratore insinuatosi nel passivo del ddl fallito: tali richieste vanno formulate in separata sede al giudice del lavoro.

 

Livorno e provincia: sospensione degli adempimenti per calamità naturali (ma non per i sostituti d’imposta)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017, il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili".L’articolo 2 del DL n. 148/2017 dispone la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi per coloro che, alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede legale/operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno).La sospensione non si applica, tuttavia, alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.