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18/10/2017 - Agevolazione prima casa e decesso del coniuge: Risoluzione

Agevolazione prima casa e decesso del coniuge: RisoluzioneAgevolazione prima casa e decesso del coniuge: RisoluzioneCon Risoluzione 16 ottobre 2017, n. 126, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’agevolazione "prima casa", prevista dall’art. 69, comma 3, L. n. 342/2000, nel caso in cui, per effetto della successione, il coniuge diviene pieno proprietario di tre immobili in precedenza posseduti in comunione con il coniuge deceduto.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che, in tal caso, il coniuge superstite può fruire del beneficio in relazione all’acquisto di uno dei tre immobili, in quanto con la morte del de cuius, il regime di comunione viene meno.Sugli altri due immobili devono, quindi, essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria.

Indice completo SeacInfo ________________________________________Rottamazione dei ruoli: Decreto fiscale Come noto, recentemente è stato pubblicato in G.U. il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, c.d. "Decreto fiscale" (vedi SeacInfo 17 ottobre 2017).In particolare, tra le novità fiscali, il Decreto in esame, all’art. 1, comma 1, prevede che, in relazione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi (c.d. "rottamazione dei ruoli") affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, introdotta dall’art. 6, D.L. n. 193/2016, i termini di pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 siano fissati al 30 novembre 2017.Pertanto, in caso di mancato pagamento delle rate entro le predette scadenze, non si determina l’inefficacia della definizione purché il relativo versamento sia effettuato entro il 30 novembre.

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Contributi previdenziali in base al CCNL nonostante il taglio di retribuzione a livello aziendaleSecondo la Corte di Cassazione ai fini del calcolo dei contributi la retribuzione da considerare non può essere mai inferiore a quella dovuta in base alla contrattazione collettiva nazionale, a nulla rilevando quella effettivamente corrisposta al lavoratore anche sulla scorta di una legittima riduzione operata dalla contrattazione aziendale.La Suprema Corte, con la Sentenza n. 24453 del 17 ottobre 2017, ha chiarito che le deroghe in peius introdotte in materia retributiva a livello aziendale non possono incidere sulla determinazione dell’imponibile minimo contributivo agganciato alla retribuzione definita dal CCNL. Si sottolinea che il rapporto previdenziale è autonomo e gode di tutela costituzionale, mentre i diritti sociali fondamentali risultano indisponibili.

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Denuncia UNIEMENS : in arrivo note di rettificaL’INPS, con il Messaggio n. 4025 del 17 ottobre 2017, rende noto che, a decorrere dal mese di ottobre, viene attivata la procedura che prevede l’invio delle note di rettifica, con le quali vengono comunicate le somme dovute all’Istituto a seguito dell’elaborazione degli elementi E0 del flusso UniEmens (gestione pubblica).L’Istituto precisa che si tratta di note di rettifica aventi ad oggetto il differenziale tra l’importo dei contributi dichiarati e quello dei contributi calcolati sulla base delle aliquote contributive vigenti per le gestioni oggetto di denuncia. 

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INAIL: adeguamento sistemi di autenticazione per l’accesso ai servizi onlineL’INAIL, con la Circolare n. 46 del 17 ottobre 2017, rende noto che:• per innalzare gli standard di sicurezza degli accessi ai servizi online,• sta effettuando la bonifica di tutte le categorie di utenti che operano a vario titolo con delega o patrocinio per conto di terzi (es. Patronati, Associazioni di categoria, Caf) le cui credenziali non soddisfano i livelli di sicurezza dell’identità digitale previsti dalla normativa.

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Niente CIGS al lavoratore che non comunica all’INPS un nuovo lavoroCon la Sentenza n. 24455 del 17 ottobre 2017 la Corte di Cassazione interviene in merito alla decadenza del diritto alla Cassa integrazione straordinaria per un dipendente che trovi un’occupazione nei periodi in cui gode dell’ammortizzatore sociale.Nello specifico la Suprema Corte ha sentenziato che risulta necessaria la comunicazione preventiva all’INPS di nuova occupazione, affinché l’Istituto possa effettuare le valutazioni del caso per stabilire la spettanza o meno del trattamento CIGS: l’assenza di detta comunicazione preventiva comporta la perdita dell’integrazione salariale.

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