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19/10/2017 - Detrazione al 100% sugli interessi passivi del mutuo per il coniuge superstite: Risoluzione

Detrazione al 100% sugli interessi passivi del mutuo per il coniuge superstite: RisoluzioneDetrazione al 100% sugli interessi passivi del mutuo per il coniuge superstite: RisoluzioneCon Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 129, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità, in capo al coniuge superstite cointestatario, degli interessi passivi derivanti da un contratto di mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione principale.In particolare, l’Agenzia, estendendo l’orientamento di cui alla Circolare n. 122/1999 emessa in relazione ai mutui per acquisto dell’abitazione principale, ha precisato che il coniuge istante, avendo provveduto ad accollarsi l’intero mutuo, può usufruire dell’agevolazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti, sempreché ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa.

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Applicazione dell’IVA ridotta ai prodotti alimentari a base di farina di legumiCon Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 130, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA da applicare alla cessione di prodotti alimentari a base di farina di legumi.In particolare, l’amministrazione finanziaria ha precisato che per la cessione di prodotti alimentari a base di farina di legumi, fabbricati seguendo le medesime tecniche produttive della tradizionale pasta alimentare, si applica l’aliquota IVA ridotta al 4%. Tali prodotti, infatti, sono inquadrabili nella più generica voce "paste alimentari", di cui al n. 15, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.


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Dipendente non licenziato per tardiva contestazione dell’addebitoIn materia di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente responsabile di un ammanco di denaro, in ragione della tardiva contestazione dell’addebito.Con la Sentenza n. 24566 del 18 ottobre 2017 viene precisato che una contestazione della condotta del lavoratore, a distanza di oltre un anno dall’accaduto, non può essere giustificata dalla complessa articolazione organizzativa dell’azienda. 

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La differente vision del lavoro impedisce la promozione al lavoratoreLa Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24555 del 18 ottobre 2017, ha cassato il ricorso di un lavoratore, contro il proprio datore di lavoro, tramite il quale intendeva farsi riconoscere un livello d’inquadramento superiore e un importo di circa 130 mila euro tra differenze retributive e danno patrimoniale per il mancato riconoscimento della qualifica superiore, che lui imputava all’appartenenza al sindacato.Prevale però la tesi dell’azienda: il mancato avanzamento di carriera non dipende dall’iscrizione al sindacato del lavoratore, ma alla differente visione che lo stesso ha della posizione di responsabilità che andrebbe ad occupare, rispetto ai vertici aziendali. Tanto più che vi sono delle registrazioni audio di incontri tra il management e il lavoratore, eseguite dal lavoratore stesso, dalle quali emerge chiaramente la diversità di vedute.

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CIGO industria ed edilizia: precisazioni dell’INPSL’INPS, con il Messaggio n. 4067 del 18 ottobre 2017, fornisce alcuni chiarimenti sul termine di presentazione delle <b<domande< b=""> di CIGO per l’industria e l’edilizia, nonché in relazione alla valutazione delle istanze di proroga.Circa i termini temporali, l’Istituto ha fornito precisazioni in relazione agli eventi che iniziano nella settimana nella quale finisce un mese e inizia il mese successivo mentre, per quanto riguarda la valutazione delle istanze di proroga, stante alcune prassi poco corrette, viene chiarito che la proroga presuppone una continuazione, senza soluzione di continuità, di un evento già richiesto e, pertanto, la data di effettiva ripresa dell’attività lavorativa sarà considerata la data indicata dall’azienda nell’ultima domanda di proroga

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Attività di vigilanza e recupero dei benefici normativi e contributivi: ulteriori indicazioni dell’INLL’Ispettorato Nazionale del Lavoro, successivamente alla Circolare n. 3/2017, interviene nuovamente con Nota prot. n. 255 del 17 ottobre 2017, per fornire ulteriori indicazioni in ordine all’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 che subordina, per l’impresa, la fruizione dei benefici contributivi previsti dalla vigente normativa, alla duplice condizione del possesso del DURC e del rispetto degli altri obblighi contemplati dalle leggi lavoristiche e dai contratti collettivi.L’Ispettorato ricorda che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dagli istituti ai sensi del DM 30 gennaio 2015, determina la perdita definitiva dei benefici stessi normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica; tale situazione di irregolarità impedisce la fruizione dei predetti b enefici per tutta la compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione di regolarità del DURC on line. Con la Nota n. 255/2017, l’Ispettorato precisa che il meccanismo dell’invito a regolarizzare prescinde dalle modalità di accertamento delle omissioni contributive; pertanto, esso è operante anche nell’ipotesi in cui le omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione ad uno o più lavoratori.


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Rinuncia a impugnare il licenziamento comunicata al difensoreIn tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito che, nell’ipotesi di comunicazione da parte del lavoratore al proprio difensore della volontà di non procedere all’impugnazione del provvedimento espulsivo, viene preclusa ogni successiva azione contro il recesso datoriale, se dalla dichiarazione inviata al legale emerge la consapevolezza di abdicare a diritti determinati o determinabili e l’atto non è successivamente impugnato.La Suprema Corte, con la Sentenza n. 24559 del 18 ottobre 2017, ha precisato che è inammissibile l’azione del lavoratore una volta trascorso il termine semestrale per l’impugnazione della dichiarazione per vizi della volontà: risultano irrilevanti i motivi per i quali l’interessato si è convinto a non impugnare il licenziamento. 

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Al servizio civile i giorni di detrazione relativi all’anno precedente Con la Risoluzione n. 127/E del 18 ottobre 2017 l’Agenzia delle Entrate risponde all’Interpello posto in relazione alla spettanza di giorni di detrazione relativi a somme erogate in periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stata effettuata la relativa attività di servizio civile nazionale.Il caso molto particolare è quello riferito a compensi corrisposti ai prestatori di Servizio Civile Nazionale, ai quali dette somme sono erogate al termine del mese successivo a quello in cui si è effettuata la prestazione ed in particolare ci si riferisce ai compensi del mese di dicembre 2015 erogati con la fine di gennaio 2016.Alla richiesta se i giorni di detrazione di dicembre 2015 potessero essere sommati a quelli relativi al periodo 2016, anno in cui i compensi erano effettivamente erogati, l’Agenzia ha risposto che: "tenuto conto, tuttavia, del particolare caso in esame, in cui le detrazioni spettano in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata complessiva di dodici mesi ricadenti in due periodi d’imposta, si può ritenere che, nel secondo anno, sia possibile calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo dell’anno precedente per il quale il dipendente, avendo percepito solo parte della retribuzione maturata, non ha potuto beneficiarne."

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