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27/10/2017 - ACE: chiarimenti sul nuovo regime

ACE: chiarimenti sul nuovo regime

Con Circolare 26 ottobre 2017, n. 26, l’Agenzia delle Entrate, a seguito delle modifiche introdotte con D.M. 3 agosto 2017, ha fornito chiarimenti sul nuovo regime di determinazione dell’agevolazione ACE.
In particolare, il documento di prassi precisa che:

·         la nuova disciplina trova applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018;

·         per le annualità che vanno dal 2011 al 2015 (le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è negata la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità normative;

·         per le annualità 2016 e 2017 (i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono ancora aperti) i contribuenti possono fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando "integralmente" il nuovo regime;

·         in base alla proroga disposta dal D.P.C.M . 26 luglio 2017, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono presentare l’interpello ACE relativo al 2016 entro il 31 ottobre 2017.

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Sì all’attribuzione degli utili d’impresa al convivente di fatto: Risoluzione Agenzia delle Entrate

Con Risoluzione 26 ottobre 2017, n. 134, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imputazione degli utili al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, a differenza di quanto affermato dall’INPS nella Circolare n. 66/2017, sostiene che l’attribuzione degli utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, è ammessa in base all’art. 230-ter, C.C., nonostante l’art. 5, comma 4, TUIR (contenente disposizioni relative al regime fiscale dei redditi prodotti in forma associata) citi solamente l’art. 230-bis, C.C., relativo alle unioni civili.

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Ddl e lavoratore vincolati dagli accordi presi nell’udienza della fase sommaria del processo

Con la Sentenza n. 25472 del 26 ottobre 2017 la Corte di cassazione interviene in merito alla valenza degli accordi presi da datore di lavoro e dipendente in sede di udienza della fase sommaria del procedimento giudiziale.
In sostanza la Suprema Corte ha sentenziato che in udienza della fase sommaria gli eventuali accordi messi a verbale hanno assoluta valenza e vincolano le parti anche in assenza del verbale di conciliazione che potrà essere ratificato in udienze successive

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