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30/11/2017 - Attività ospedaliera esclusa dall’attività di docenza e ricerca: Risoluzione

Attività ospedaliera esclusa dall’attività di docenza e ricerca: Risoluzione

Con Risoluzione 29 novembre 2017, n. 146, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità degli incentivi previsti per il rientro dall’estero di docenti e ricercatori di cui all’art. 44, D.L. n. 78/2010.
In particolare, l’Agenzia, nel caso di specie, ha chiarito che i trattamenti economici previsti per lo svolgimento dell’attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie e percepiti da un docente universitario residente nel Regno Unito, non possono essere considerati alla stregua di "redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca".
Di conseguenza, in tal caso, il docente non potrà usufruire del regime agevolato previsto dall’art. 44, D.L. n. 78/2010.
Il documento di prassi precisa, tuttavia, che nel caso in cui un soggetto con esperienza di docenza o ricerca all’estero rientri in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo o dipendente potrà fare ricorso al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 147/2015.

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Sisma bonus: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con Risoluzione 29 novembre 2017, n. 147, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni relativamente alla detrazione per i lavori antisismici effettuati in zone ad alto rischio sismico (cd. "sisma bonus").
In particolare, l’Agenzia ha precisato che:

·         qualora il contribuente voglia beneficiare della detrazione pari al 70% (o 80%) per l’esecuzione di lavori che comportano la riduzione del rischio sismico, deve necessariamente ripartire tale detrazione su 5 rate. In alternativa può, eventualmente, avvalersi della classica detrazione pari al 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia, che in questo caso è da ripartire in 10 rate;

·         tale detrazione (interventi anti sismici) può essere applicata anche su eventuali spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria), qualora le stesse siano sostenute nell’ambito dei maggiori interventi di messa in sicurezza dell&rsqu o;immobile o per l’adozione di misure antisismiche;

·         se su uno stesso edificio vengono eseguiti lavori antisismici e lavori di manutenzione (ordinaria o straordinaria), tali interventi rientrano nel limite di spesa ammesso alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero euro 96.000,00. Infatti per gli interventi per i quali si utilizza la detrazione del cd. "sisma bonus" non è previsto un nuovo limite di spesa, in quanto non viene individuata una nuova categoria di interventi agevolabili. Si precisa che in tale limite non sono compresi gli interventi di riqualificazione energetica (detrazione pari al 65%) dove i relativi limiti di spesa sono differenziati in base al tipo di intervento.

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Contributi a percentuale degli autonomi prescritti dalla data di scadenza del pagamento

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28512 del 29 novembre 2017, ha bocciato il ricorso dell’INPS contro la decisione del giudice di secondo grado che dichiarava nulla la cartella esattoriale inviata al lavoratore autonomo per il mancato versamento di contributi previdenziali.
Nel particolare, i giudici della Corte Suprema hanno chiarito che, in base alla "riforma Dini", operata con la Legge n. 335/1995, la prescrizione sui contributi a percentuale dei lavoratori autonomi decorre dalla scadenza del termine per il loro versamento.

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Danno biologico al lavoratore costretto all’inattività

Secondo la Corte di Cassazione al dirigente progressivamente privato di funzioni da parte dell’azienda ospedaliera fino ad essere lasciato inattivo, oltre alla reintegra alle proprie mansioni, va riconosciuto il danno alla salute.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 28507 del 28 novembre 2017, ha chiarito che il risarcimento del danno biologico da parte del datore di lavoro al dipendente costretto all’inattività va effettuato al netto di quanto lo stesso ha già percepito a titolo di indennizzo INAIL; tale scomputo va compiuto d’ufficio anche se l’Istituto non ha in concreto provveduto all’indennizzo.

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Videosorveglianza: nota INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene, con Nota prot. n. 299 del 28 novembre 2017, per fornire indicazioni operative riguardo l’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970. In particolare l’Ispettorato fornisce indicazioni ai propri uffici riguardo l’installazione di impianti di allarme dotati di videocamere e fotocamere, qualora le stesse si attivino, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro.
L’installazione della predetta tipologia di impianto rappresenta una fattispecie soggetta alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU, ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato. Per quanto riguarda l’iter di autorizzazione l’Ispettorato nazionale raccomanda ai propri uffici particolare celerità, ricordando che si trat ta di strumenti evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale e tenuto conto che non sussiste alcuna possibilità di controllo "preterintenzionale" del lavoratore, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito.

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Imprese in amministrazione straordinaria: iter semplificato per l’accesso alla CIGS

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 20 del 28 novembre 2017, fornisce un quadro riepilogativo dell’iter normativo e procedurale di accesso alla CIGS da parte di imprese in amministrazione straordinaria.
A tale riguardo, il Ministero ricorda che, a seguito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza da parte del Tribunale, si assiste alla nomina di un Commissario giudiziale a cui spetta il compito di valutare la sussistenza di prospettive di recupero dell’equilibrio economico dell’impresa, ai fini dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
La chiusura della procedura, a seguito di totale o parziale realizzazione del programma, viene disposta con decreto motivato del Tribunale, su istanza del Commissario straordinario o dell’imprenditore dichiarato insolvente, oppure d’ufficio.
Da parte sua l’impresa è tenuta ad espletare l’esame congiunto in sed e istituzionale, cui farà seguito la presentazione dell’istanza, corredata della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e, qualora già emesso, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di nomina del Commissario straordinario. Il Ministero precisa, al riguardo, che l’istanza di CIGS non è sottoposta ai termini di presentazione previsti dalla normativa vigente e la durata dell’intervento si considera in deroga ai limiti temporali previsti dalla stessa normativa vigente.

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