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04/12/2017 - Tributi speciali catastali: in arrivo la "marca servizi" - dal 2018 stop al contante

Tributi speciali catastali: in arrivo la "marca servizi" - dal 2018 stop al contante

Con Comunicato Stampa 2 dicembre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni in merito alla nuova "marca servizi" che andrà a sostituire la comune marca da bollo.
La nuova marca è già disponibile presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati ed è utilizzabile presso gli sportelli degli uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo contrassegno adesivo ha la stessa funzione della classica marca da bollo e andrà apposto sulle domande presentate, quali ad esempio il rilascio di copie e certificazioni, ispezioni, volture catastali, richiesta di visure, etc.
L’Agenzia precisa inoltre che fino al 31 dicembre 2017, in via transitoria, per i pagamenti dei servizi richiesti sarà possibile utilizzare ancora il contante, mentre dal 1 gennaio 2018 negli uffici Provinciali - Territorio dell’Agenzia dell e Entrate i pagamenti potranno essere effettuati solo con modalità diverse dall’uso del contante (es. marca servizi, carte di debito/prepagate, etc).

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Appalto: spetta al lavoratore che chiede il risarcimento provarne l’esistenza

Spetta al lavoratore provare l’esistenza dell’appalto tra l’appaltatore, società in liquidazione, e il presunto committente, al fine di poter eseguire azione diretta verso tale ultimo soggetto per ottenere il risarcimento del debito maturato dall’appaltatore nei suoi confronti.
Questo il principio esposto dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 28869 pubblicata il 1° dicembre 2017. Nel dettaglio, i giudici hanno bocciato il ricorso del lavoratore avvallando le conclusioni della sentenza di secondo grado, che aveva riconosciuto la mancata prova, da parte del lavoratore, "non solo della condizione debitoria del committente nei confronti dell’appaltatore, necessaria per l’azionabilità del diritto ex articolo 1676 c.c., bensì l’esistenza stessa di un appalto, per totale assenza di evidenze sia testimoniali che documentali".

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Malattia professionale: rimborso del danno morale dal ddl e danno biologico dall’INAIL

Con la Sentenza n. 28896 del 1° dicembre 2017 la Corte di Cassazione interviene in merito all’indennizzo spettante ad un lavoratore in caso di malattia professionale, legata ad una violazione datoriale delle norme di antinfortunistica.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che all’INAIL spetta l’onere di indennizzo per la sola lesione della salute, mentre al datore di lavoro compete il ristoro aggiuntivo del danno morale: le violazioni delle norme di antinfortunistica condotte dal datore si configurano come aggravante delle lesioni colpose inflitte; da qui il l’obbligo al ristoro morale.

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Incentivo all’esodo dovuto anche agli eredi del defunto

Il datore di lavoro che concorda con un lavoratore la corresponsione di un incentivo all’esodo a fronte delle dimissioni del lavoratore stesso, è tenuto a corrispondere tale incentivo anche nell’eventualità che il lavoratore deceda prima dell’effettiva interruzione del rapporto.
Così la Corte di Cassazione ha definito la lite sorta tra gli eredi di una lavoratrice e l’ex datore di lavoro, che si rifiutava di pagare l’incentivo all’esodo, oltre al TFR e alle altre spettanze contrattuali. La Sentenza n. 28881 pubblicata il 1° dicembre 2017 ha precisato che l’incentivo all’esodo spettava agli eredi in quanto si era perfezionato al momento della presentazione delle dimissioni, ancorché le stesse decorrevano in un secondo momento. Pertanto, il fatto che la lavoratrice sia deceduta nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle dimissioni e l’eff ettiva interruzione del rapporto non fa venir meno l’obbligo assunto dall’azienda di corrispondere l’incentivo all’esodo, che spetta agli eredi.

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Condanna per truffa al lavoratore che ottiene il posto da dirigente truccando i titoli

La Corte di Cassazione ha statuito la condanna al carcere per truffa nei confronti del lavoratore che ha truccato i titoli di studio per ottenere l’incarico dirigenziale, allo scopo di avere una retribuzione più alta e anche un oneroso TFR.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 54253 del 1° dicembre 2017, ha chiarito che al datore di lavoro spetta il danno economico, in quanto la prestazione è stata svolta da un soggetto senza adeguate esperienze, che ha costretto l’azienda ad un’onerosa transazione per ottenere la cessazione di un’attività che il lavoratore non era stato in grado di compiere con le dovute competenze.

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