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10/01/2017 - Disponibile la bozza del Modello REDDITI SP 2017

Disponibile la bozza del Modello REDDITI SP 2017

Con Comunicato Stampa 5 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sul proprio sito Internet è disponibile la bozza del Mod. REDDITI SP 2017 corredata dalle relative istruzioni. Si noti che a partire da quest’anno i modelli dichiarativi "UNICO" sono stati ridenominati in "REDDITI".
In particolare, tra le principali novità, si segnalano le seguenti:
  • l’introduzione del rigo RF130 attraverso il quale da quest’anno le società di persone possono optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (c.d. "Agevolazione Branch exemption");
  • la predisposizione di una nuova colonna nel rigo RN17 per fruire della detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impiant i di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione (c.d. "Bonus domotica");
  • il recepimento delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 con cui sono state modificate le modalità di determinazione dell’ACE riconosciuta alle imprese individuali, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali;
  • l’eliminazione della casella "Dichiarazione integrativa a favore" nel riquadro "Tipo di dichiarazione" presente nel frontespizio, a seguito dell’intervento del D.L. n. 193/2016, con cui è stato previsto che il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore alla stregua della dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’art. 43 del D.P. R. n. 600/1973.


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Cessione di carburante alle navi: non imponibile IVA anche tramite intermediario

Con Risoluzione 9 gennaio 2017, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA sulla cessione di prodotti petroliferi alle navi tramite intermediario (c.d. "bunkeraggio").
In particolare, il documento di prassi precisa che:
  • sia le cessioni effettuate dalla società petrolifera al trader che quelle a favore dell’armatore non sono imponibili ai fini IVA essendo riconducibili all’art. 8-bis, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972;
  • la non imponibilità delle cessioni di carburante effettuate in favore dell’armatore è applicabile anche al trasferimento del carburante dalla società petrolifera all’intermediario a condizione che:
  • la consegna del carburante sia effettuata dalla società petrolifera, su indicazione del l’ intermediario, direttamente nel serbatoio della nave;
  • vengano soddisfatte le formalità doganali.


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INPS: precisazioni sulla procedura di controllo delle iscrizioni automatizzate

L’INPS, con il Messaggio n. 5219 del 23 dicembre 2016, fornisce chiarimenti in merito alla procedura di controllo delle iscrizioni automatizzate effettuate dai datori di lavoro in sede di inizio attività con dipendenti.
Tale procedura verifica, attualmente:
  • l’effettiva iscrizione all’albo delle imprese artigiane e la sua decorrenza;
  • il diritto alla riduzione Cuaf per le aziende del commercio e per le società cooperative iscritte nell’albo informatico.

Successivamente, saranno attivati ulteriori controlli di congruità tra quanto dichiarato all’INPS in merito all’attività svolta con dipendenti e ciò che risulta alla CCIAA.


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INPS: oltre i 10.000 euro di debito si configura evasione contributiva anche se scatta la prescrizione

Con la Sentenza n. 649 del 9 gennaio 2017 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all’evasione contributiva, qualora il debito dell’impresa nei confronti dell’INPS abbia superato i 10.000 euro.
In particolare la Suprema Corte ha affermato che decorso un anno dal mancato versamento dei contributi all’Istituto previdenziale, qualora il debito superi i 10.000 euro scatta comunque l’evasione contributiva anche se siano decorsi i termini della prescrizione.


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Dipendente licenziato per l’assenza alle visite di controllo nonostante l’effettività della malattia

In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che risulta assente a tre visite fiscali in due mesi senza comunicare preventivamente l’assenza dal domicilio, a nulla rilevando il fatto che in seguito sia confermata da un sanitario dell’INPS la malattia diagnosticata con la relativa prognosi.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 64 del 4 gennaio 2017, ha chiarito che la permanenza presso il proprio domicilio del lavoratore durante le fasce orarie previste per le visite mediche di controllo rappresenta non un mero onere, ma un obbligo a carico del dipendente sia verso l’Istituto previdenziale che verso il datore, il quale ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, quindi, a controllare l’effettività della malattia.