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01/02/2017 - Approvati i modelli definitivi di REDDITI 2017, IRAP, CNM e studi di settore

Approvati i modelli definitivi di REDDITI 2017, IRAP, CNM e studi di settore

Con quattro distinti Provvedimenti datati 31 gennaio 2017 sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli e le istruzioni definitive dei modelli REDDITI 2017 (ex modelli "UNICO") relativi a:

  • Persone fisiche (PF);
  • Società di Capitali (SC);
  • Società di Persone (SP);
  • Enti non commerciali (ENC).
  • Consolidato nazionale e mondiale (Cnm);
  • IRAP;
  • studi di settore.
  • le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2017 sono pari al 23,55 per cento per gli artigiani e al 23,64 per cento per i commercianti (incremento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2016);
  • per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, si continua ad applicare la riduzione di 3 punti percentuali;
  • trova ancora applicazione la riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti da artigiani e da commercianti con più di 65 anni, già pensionati presso le gestoni dell’Istituto;
  • è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.
  • reddito minimale: euro 15.548,00;
  • reddito massimale: euro 76.872,00 (euro 100.324,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
  • domande presentate entro il 23 settembre 2015;
  • domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015;
  • domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione;
  • domande presentate tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015 a condizione che la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni siano intervenute entro il 23 settembre 2015.


Sono stati inoltre approvati i modelli e le istruzioni relativi a:



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Artigiani e commercianti: aliquote IVS 2017

Con Circolare 31 gennaio 2017, n. 22, l’INPS ha fornito le annuali indicazioni per la contribuzione per il 2017 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.
In particolare, è stato previsto che:


I redditi m inimale e massimale di riferimento per il 2017 rimangono invariati, a causa del tasso di inflazione negativo, e sono:


La Circolare n. 22/2017 precisa che gli artigiani e i commercianti forfetari che hanno già beneficiato del regime contributivo agevolato nel 2016, non sono tenuti a rinnovare l’adesione al regime previdenziale agevolato entro il 28 febbraio 2017.

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Diffondere immagini lesive dell’azienda nella chat tra colleghi non legittima il licenziamento

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo adottato da un’azienda nei confronti del dipendente che ha diffuso un’immagine del logo aziendale rivisto in tono satirico nella chat tra colleghi.
La Sentenza n. 2499 depositata il 31 gennaio 2017 afferma infatti che la diffusione dell’immagine solo ad alcuni colleghi e non all’esterno dell’azienda non può causare una lesione dell’immagine della stessa tale da legittimare il licenziamento che, quindi, viene dichiarato ritorsivo nei confronti del lavoratore e, di conseguenza, illegittimo.

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INPS: minimali per l’anno 2017

L’INPS, con la Circolare n. 19 del 31 gennaio 2017, ha comunicato il limite di retribuzione giornaliera per l’anno 2017, nonché gli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
In particolare, il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all’anno 2017 risulta essere pari a 47,68 euro; conseguentemente il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 7,15 euro.

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Durc on-line per settore edile e aziende in difficoltà: adeguamento della procedura da parte dell’INPS

L’INPS interviene con la Circolare n. 17 del 31 gennaio 2017 per fornire chiarimenti relativamente alle novità introdotte con Decreto dello stesso Ministero del 23 febbraio 2016 in materia di DURC on-line per le aziende edili e aziende interessate da procedure concorsuali.
Come noto, con le modifiche introdotte all’art. 2, comma 1 del DM 30 gennaio 2015 ad opera del DM 23 febbraio 2016, è stata prevista l’applicazione della procedura di rilascio del DURC da parte delle Casse Edili non solo per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, ma anche per tutte le imprese che, ancorché non inquadrate previdenzialmente nel settore edile, applichino comunque CCNL del settore edile sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
A riguardo l’INPS, con la Circolare n. 17/2017 rende noto c he verrà adeguata la procedura DURC on-line, in modo da consentire di estendere l’interrogazione nei confronti delle Casse edili competenti al rilascio della regolarità contributiva sia per le imprese classificate con CSC 1/4.13.XX, nonché per le imprese che, pur diversamente classificate, applicando il CCNL edile, sono comunque soggette al riscontro della regolarità in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili.

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Aziende agricole: aliquote contributive per il 2017

L’INPS, con la Circolare n. 18 del 31 gennaio 2017, pubblica le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2017 per gli operai a tempo determinato e indeterminato delle aziende agricole.

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Settore edile: istruzioni per la richiesta e la fruizione della riduzione contributiva

L’INPS, con la Circolare n. 23 del 31 gennaio 2017, ha fornito indicazioni operative sulla richiesta e fruizione della riduzione contributiva per i datori di lavoro edili, che rimane fissata per l’anno 2016 nella misura dell’11,50%.
Oltre a precisare le condizioni di accesso al beneficio, l’Istituto chiarisce che le istanze per l’applicazione della riduzione vanno inviate soltanto in via telematica mediante il modulo "Rid-edil", disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito INPS, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". In caso di esito positivo, per consentire il godimento del beneficio, verrà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2016 a marzo 2017. Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive con cernenti i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

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TFR maturato durante la CIGS: istruzioni per la liquidazione diretta da parte dell’INPS

L’INPS, nella Circolare n. 24 del 31 gennaio 2017, illustra la nuova procedura di liquidazione diretta del TFR maturato durante periodi di fruizione della CIGS.
Come noto, il D.Lgs n. 148/2015 ha abrogato la previsione contenuta nell’art. 2, comma 2, Legge n. 464/72, in base alla quale le quote di TFR maturate dai lavoratori licenziati al termine del periodo di fruizione della CIGS sono a carico dell’INPS. Tale abrogazione ha efficacia per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dal 24 settembre 2015. Non solo, la previgente disciplina (compreso l’art. 2, comma 2, Legge n. 464/72) continua ad applicarsi anche nei seguenti casi:


Fatti salvi i casi sopra indicati, l’onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori durante la CIGS è a carico del datore di lavoro.

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