Home

LIQUIDAZIONE DELL'IVA SECONDO LA CONTABILITA' DI CASSA

OGGETTO: Liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa - Art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2012.

 

 

Premessa

 

Come noto, l’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cosiddetto “Decreto Legge sulla Crescita del Paese”), prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, effettuate da soggetti passivi Iva con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’Iva diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti, inoltre, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

In pratica, viene previsto che per i predetti soggetti l’Iva diviene esigibile non al momento dell’emissione della fattura e, quindi, al momento in cui le operazioni si intendono effettuate, ma al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo. Di conseguenza, i cedenti dei beni od i prestatori dei servizi non avranno alcun obbligo di anticipare l’imposta all’Erario se prima i cessionari od i committenti - a loro volta soggetti passivi d’imposta - non avranno pagato il corrispettivo.

Al riguardo, occorre ricordare che la cosiddetta “Iva per cassa” non è un “istituto” nuovo del nostro ordinamento tributario, in quanto è stato già introdotto dall’art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (cosiddetto “decreto anti-crisi”), convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, e dal relativo Decreto di attuazione del 26 marzo 2009.

La “novità” della norma in esame consiste, principalmente, nell’ampliamento della “platea” dei soggetti passivi che possono accedere al regime dell’“Iva per cassa”, in quanto, il precedente regime prevedeva l’esigibilità dell’imposta per cassa solo per i soggetti passivi Iva con un volume di affari non superiore a 200.000 euro. Ora, come detto, tale limite è stato elevato a 2 milioni di euro.

Ora con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2012, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.it) ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - che di seguito si illustra - sono state emanate le disposizioni attuative della norma in esame nonché la data di entrata in vigore del nuovo regime di liquidazione dell’imposta.

 

 

  1. Presupposti per l’applicazione della liquidazione Iva per cassa

 

Circa i presupposti per l’applicazione della liquidazione dell’Iva per cassa, in pratica, viene ribadito quanto già stabilito dal citato art. 32-bis del D.L. n. 83 del 2012. Infatti, viene disposto che i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o - in caso di inizio di attività - prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 2 milioni di euro possono optare per la liquidazione dell’Iva per cassa.

Per tali soggetti l’Iva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta, diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente - prima del decorso di detto termine - sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Per i soggetti che esercitano la predetta opzione il diritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Al contrario, per i cessionari od i committenti delle operazioni effettuate dal soggetto che opta per tale regime di liquidazione dell’imposta, il diritto alla detrazione sorge, in ogni caso, al momento di effettuazione dell’operazione. Resta fermo che laddove il cessionario od il committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’Iva per cassa, il suo diritto alla detrazione spetterà solo all’atto del pagamento del relativo corrispettivo.

Si precisa che nel calcolo del volume di affari devono essere considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell’Iva per cassa sia le operazioni escluse da tale regime.

 

 

  1. Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa

 

Sono escluse dalla disciplina dell’Iva per cassa:

 

a)   le operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’Iva (quali, ad esempio: il regime applicabile agli imprenditori agricoli, di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972; il regime applicabile alle attività di intrattenimento, di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972; il regime applicabile alle agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972);

b)   le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni;

c)    le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’Iva mediante il meccanismo dell’“inversione contabile” (cosiddetto “reverse charge”);

d)   le operazioni di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 (si tratta, in pratica, delle operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti pubblici per cui l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi)[1].

 

Circa le operazioni di cui alla precedente lett. a), si precisa che il regime dell’Iva per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’Iva, dai soggetti che, previa separazione dell’attività, applicano sia regimi speciali Iva sia il regime ordinario.

 

 

  1. Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione

 

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

 

a)   gli acquisti di beni o servizi assoggettati all’Iva con il meccanismo dell’“inversione contabile” (cosiddetto “reverse charge”);

b)   gli acquisti intracomunitari di beni;

c)    le importazioni di beni;

d)   le estrazioni di beni dai depositi Iva.

 

 

  1. Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore

 

Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’Iva per cassa il cedente del bene od il prestatore del servizio sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tali operazioni concorrono a formare il volume di affari del cedente del bene o del prestatore del servizio e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione, di cui all’art. 19-bis del citato D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate, non rilevando il momento in cui l’imposta diviene esigibile.

Le operazioni alle quali si applica il regime dell’Iva per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale viene incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

Qualora sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diviene esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

Infine, le fatture emesse devono recare l’annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa”, con l’indicazione della relativa norma istitutiva (art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83).

L’omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

 

 

  1. Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore

 

Il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni acquistati od ai servizi ricevuti dal soggetto che opta per il regime dell’Iva per cassa può essere esercitato solo a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento.

Qualora sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al soggetto che ha esercitato l’opzione nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 

 

  1. Esercizio dell’opzione

 

L’opzione per l’applicazione del regime dell’Iva per cassa e la revoca della medesima sono esercitate secondo le modalità che saranno individuate con un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

Viene previsto, inoltre, che le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’Iva per cassa.

 

 

  1. Termine dell’opzione

 

Si prevede che, qualora il volume di affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto che opta per il regime dell’Iva per cassa esca da tale regime e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’Iva a partire dal mese successivo a quello in cui la predetta soglia è stata superata.

In tal caso, per quanto concerne le operazioni passive, le regole ordinarie dell’Iva si applicheranno con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell’Iva per cassa.

Inoltre, nel caso di uscita dal regime dell’Iva cassa per superamento della soglia ovvero nel caso di revoca dell’opzione da parte del soggetto passivo, sono previste alcune semplificazioni, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

In particolare, è disposto che nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’Iva per cassa venga computato a debito l’ammontare complessivo dell’Iva relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati.

Nella medesima liquidazione, inoltre, il soggetto passivo potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 

 

  1. Efficacia

 

Le disposizioni attuative dell’Iva per cassa si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, limitatamente all’anno 2012 (primo anno di applicazione del nuovo regime), l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

 

 

 

 



[1] L’art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone che, “(…) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (...) fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti (…), alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo”.