Agevolazioni prima casa e mancato riacquisto: Risoluzione |
Con Risoluzione 27 dicembre 2012, n. 112, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che vende un immobile acquistato con i benefici prima casa e non intende acquistarne un altro può chiedere all'Agenzia delle Entrate, entro 12 mesi, la riliquidazione dell'imposta. Il contribuente in questo modo verserà soltanto la differenza tra quanto versato al momento dell'acquisto dell'immobile e i relativi interessi, senza applicazione di sanzioni. Scaduto il termine di decadenza sarà sempre possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ottenendo una riduzione delle sanzioni. |
IVA e aerotaxi chiarimenti delle Entrate |
Con Risoluzione 21 dicembre 2012, n. 111 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile IVA delle prestazioni di trasporto passeggeri "areotaxi" a seguito dell'introduzione, da parte del D.L. n. 201/2011, dell'imposta erariale sui voli. In merito l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il tributo in oggetto non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto in quanto: "La somma pagata a tale titolo dal passeggero non è, quindi, relativa alla prestazione resa dal vettore e, pertanto, si ritiene non concorra alla determinazione della base imponibile delle prestazioni di trasporto passeggeri "c.d. aerotaxi" ". |
Partite IVA: le indicazioni operative del Ministero del Lavoro |
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 32 del 27 dicembre 2012 e con il Decreto 20 dicembre 2012, è intervenuto per fornire indicazioni operative sull'utilizzo delle partite IVA, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero). Il Ministero, in particolare,
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Morte per esposizione all'amianto: solo la prova del nesso causale rende condannabile il datore di lavoro |
Anche nel caso in cui è accertato che il datore di lavoro abbia esposto i propri dipendenti all'amianto senza le opportune protezioni, in caso di morte di un lavoratore va comunque provato che tale evento sia riconducibile solamente all'esposizione stessa all'amianto: in mancanza di tale prova, venendo a mancare il nesso causale, il datore di lavoro non è condannabile. È questa la conclusione della Corte di Cassazione, che nella Sentenza n. 49815 del 21 dicembre 2012 ha assolto un datore di lavoro dall'accusa di omicidio colposo per la morte di un proprio dipendente - a causa di un carcinoma polmonare per l'accusa derivante dall'esposizione all'amianto - per il fatto che non è stato provato che tale malattia, notoriamente multifattoriale, sia derivata esclusivamente dal contatto con l'amianto e non da altri fattori estranei al datore di lavoro, quale ad esempio, il fumo, dato che il lavoratore era un fumatore, fatto desunto dalla bronchite cronica. |
L'INAIL comunica l'elenco delle istanze esclusivamente telematiche dal 2/1/2013 |
L'INAIL, nella Circolare 21 dicembre 2012, n. 68, comunica l'elenco delle istanze che, dal 2 gennaio 2013, devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, in particolare, devono essere inviate attraverso i servizi web dell'Istituto presenti in www.inail.it:
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Niente doppio licenziamento se il fatto contestato al dipendente è lo stesso della prima sanzione |
In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la reintegra del dipendente infedele, nei confronti del quale il primo recesso del datore di lavoro è risultato illegittimo in quanto la contestazione dell'addebito è avvenuta tardivamente ed il secondo provvedimento espulsivo non è considerato lecito, poiché si riferisce allo stesso episodio già contestato al lavoratore. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 23841 del 21 dicembre 2012, ha precisato che la seconda sanzione inflitta al dipendente all'esito del procedimento penale viola il principio del ne bis in idem: la condanna per truffa non rappresenta un fatto nuovo e, quindi, il potere disciplinare del datore di lavoro è da ritenersi esaurito; infatti, lo stesso datore avrebbe dovuto sospendere il lavoratore in attesa della sentenza del giudice penale. |