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11/12/2012 - Via libera degli esperti alla revisione di 68 studi di settore per il 2012

via libera degli esperti alla revisione di 68 studi di settore per il 2012

Con Comunicato stampa 6 dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la Commissione degli esperti ha dato parere positivo in merito alla revisione di 68 studi di settori, relativi ai comparti di manifatture, servizi, commercio e attività professionali.

La Commissione di esperti, inoltre:

  • ha proposto di approvare la "Territorialità del livello delle quotazioni delle locazioni immobiliari" che ha come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione ed area;
  • ha condiviso l'impossibilità di utilizzare retroattivamente, in fase di accertamento, gli studi di settore in approvazione per il periodo d'imposta 2012, poiché costruiti su base 2010 (un anno di crisi).

 

OIC 21, 22, 23: alcune delle novità in consultazione

In relazione all'ultimo set di bozze di principi contabili pubblicati dall'OIC sul proprio sito internet (si veda SEACINFO del 10 dicembre 2012) sono previste, tra l'altro, le seguenti novità:

  • l'OIC 21, sulle partecipazioni, precisa che la contabilizzazione dei dividendi sotto forma di azioni proprie non comporta la rilevazione di un provento;
  • l'OIC 22, in materia di trattamento di garanzie, impegni e altri conti d'ordine vieta la duplicazione degli accadimenti già oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa. Nei conti d'ordine, pertanto, non rientrano i beni della società presso terzi e i depositi cauzionali ricevuti;
  • l'OIC 23 prevede che in presenza di commesse di durata ultrannuale è preferibile applicare il criterio della percentuale di completamento in presenza di determinate condizioni; in caso contrario, si applica il criterio della commessa completata. Diversamente, in presenza di commesse di breve termine, è possibile applicare il criterio della commessa completata (in quanto non produce normalmente effetti distorsivi) o il criterio della percentuale di completamento..

 

Studio associato e autonoma organizzazione: Ordinanza Corte di Cassazione

Con Ordinanza 10 dicembre 2012, n. 22506, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di assenza di personale dipendente, modesti compensi per i collaboratori ed esigue spese per beni strumentali, per gli studi associati non sussiste autonoma organizzazione, e di conseguenza non sono soggetti ad IRAP (art. 3, D.Lgs. n. 446/1997).

Questo in contrasto con pronunce precedenti, le quali prevedevano l'assoggettazione degli studi associati all'imposta anche nei suddetti casi.

 

Il "mini-contratto" a termine rilevante ai fini del computo dei 15 dipendenti

Il lavoratore assunto con un contratto a termine, per quanto di breve durata, deve essere computato nel numero dei dipendenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 in tema di tutela reale nei licenziamenti, qualora l'attività svolta dallo stesso sia tale da ritenere esclusa "l'esigenza momentanea e contingente".

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 22396 del 10 dicembre 2012, ha infatti adottato tale criterio nei confronti di un'azienda che impiegava lavoratori in nero fittiziamente assunti presso terzi, nonché un'impiegata a termine con contratto di tre mesi, appositamente per non rientrare nella tutela reale prevista dall'art. 18 della Legge n. 300/1970. Computandosi tali lavoratori, l'azienda deve rispettare quanto previsto in tutela reale e il licenziamento da cui nasce il giudizio è illegittimo.

 

Non riconosciuto il risarcimento per mobbing al lavoratore licenziato per insubordinazione

In tema di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente, che non svolge bene le proprie mansioni e si rende protagonista di continui comportamenti scorretti, nonché di insubordinazione.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 22393 del 10 dicembre 2012, oltre a confermare la liceità del licenziamento per giusta causa, ha precisato che al lavoratore non spetta alcun risarcimento del danno per il presunto mobbing subito.