Nuovi obblighi antiriciclaggio in vigore da domani: D.Lgs. n. 231/07 |
Il 17 ottobre 2012 entra in vigore il nuovo comma 1-bis dell'articolo 23, D.Lgs. n. 231/07 (Decreto antiriciclaggio), introdotto dal D.Lgs. n 169/2012. La nuova disposizione prevede, in particolare, che i destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico, nel caso in cui non fossero in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, o a operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione. |
Onere della prova nell'accertamento da studi: Cassazione |
Con Ordinanza 4 ottobre 2012, n. 16939, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sull'onere della prova in ordine all'accertamento induttivo basato sugli studi di settore. In particolare, la pronuncia in oggetto riconosce il carattere di presunzione relativa dell'atto impositivo basato sugli studi di settore, riconoscendo la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di "fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta, sia sugli studi di settore". |
CIGS anche a coloro che non hanno superato il periodo di prova |
L'INPS, con il Messaggio n. 16606/2012, in risposta a specifici quesiti avanzati allo stesso Istituto, chiarisce che possono rientrare nel campo di applicazione della CIGS anche i lavoratori assunti a tempo indeterminato che però sono stati licenziati per mancato superamento del periodo di prova. L'Istituto, in particolare, sostiene tale posizione richiamando alcune sentenze della Cassazione (nn. 204/1976, 172/1996 e 541/2000), sulla base delle quali conclude che essendo inapplicabili ai casi in esame le norme sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il contratto durante il periodo di prova può configurarsi come rapporto a termine, con i relativi effetti tipici, compresa la possibilità di rientrare nella CIGS e fruire delle relative indennità al pari dei lavoratori che si rioccupano con contratto a termine. |