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18/12/2012 - Mod. IRAP: pubblicate le bozze

Mod. IRAP: pubblicate le bozze

In data 17 dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito le bozze del Modello IRAP 2013 e le relative istruzioni.

Di seguito si riportano alcune delle principali novità della dichiarazione:

  • incremento della deduzione forfetaria, di 6.000 euro, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni;
  • si distinguono i casi di società non operative da quelli di società in perdita sistematica e relativamente a ciò si precisano le diverse ipotesi di esonero dalla disciplina;
  • variazioni in aumento per gli oneri finanziari e per le spese per il personale (interno) per la realizzazione di immobilizzazioni, qualora non vengano capitalizzati nella voce A4 del conto economico;
  • maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate in bilancio;
  • introduzione nel quadro IR, da utilizzare per la ripartizione regionale della base imponibile e dell'imposta, per l'indicazione di detrazioni dall'IRAP disposte da Leggi regionali;
  • introduzione di un'apposita sezione del quadro IS destinata alle eccedenze d'imposta ricevute a seguito di operazioni straordinarie (fusioni e scissioni).

 

Modello e istruzioni per mancata deduzione IRAP: Provvedimento

Con Provvedimento 17 dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e diffuso il modello e le relative istruzioni per la richiesta di rimborso delle maggiori imposte versate per effetto della mancata deduzione IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, D.L. n. 201/2011).

Le domande di rimborso dovranno essere presentate dai contribuenti esclusivamente per via telematica e dovranno rispettare i termini di cui all'art. 38, D.P.R. n. 602/1973 (48 mesi dalla data del versamento).

Tuttavia vi è un'eccezione nel caso in cui il termine di 48 mesi:

  • sia ancora pendente al 28 dicembre 2011 e
  • cada entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica.

In questo caso l'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di attivazione delle procedura telematica che consente l'invio della richiesta di rimborso.

Si specifica infine che, per evitare difficoltà nell'invio delle richieste, l'Agenzia ha previsto un piano di invio scaglionato a seconda dell'area geografica in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.

 

Riforma del condominio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge

Sulla Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293 è stata pubblicata la Legge 11/12/2012, n. 220 concernente la riforma della disciplina delle comproprietà dei fabbricati, con decorrenza fissata in data 17/06/2013.

Si ricorda che le novità riguardano il condominio in tutti i suoi aspetti gestionali. In particolare, l'amministratore è tenuto a maggiori oneri di trasparenza verso i partecipanti e sono richiesti requisiti di formazione e onorabilità, con il dovere di aggiornamento. Inoltre, viene concessa più libertà al singolo condomino. La riforma stabilisce infine l'obbligo per l'amministratore di attivarsi entro sei mesi, con decreto ingiuntivo, nei confronti degli inadempienti, i dati dei quali possono essere comunicati ai creditori del condominio.

 

Sisma Abruzzo: chiarimenti INPS

Con il Messaggio n. 20691 del 14 dicembre 2012, l'INPS fornisce chiarimenti in relazione alla ripresa della riscossione dei contributi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009.

In particolare, l'Istituto precisa che le disposizioni normative che prevedono agevolazioni, tra cui quelle contributive, assumono la natura di aiuto di Stato solo nella misura in cui esse riguardano le imprese, per l'individuazione delle quali occorre fare riferimento alla definizione comunitaria.

Con riferimento alla ripresa della riscossione dei contributi sospesi a seguito del sisma Abruzzo da effettuarsi in misura pari al 40% dell'importo dovuto, l'INPS chiarisce che la riduzione contributiva operata sulla sola quota a carico del lavoratore, non costituendo aiuto di stato alle imprese, non è soggetta all'osservanza delle regole in materia di de minimis previste dai regolamenti comunitari di settore.

Alla luce dei predetti chiarimenti, l'Istituto ritiene necessario disporre il differimento dal 16 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 del termine per la presentazione della dichiarazione de minimis per le imprese interessate. Conseguentemente, fino alla medesima data del 31 gennaio 2013, le aziende che hanno avviato il pagamento dei contributi nella misura del 40 per cento potranno continuare ad essere considerate regolari al fine del rilascio del DURC.

 

Mini ASpI per i periodi di disoccupazione 2012

L'INPS, nel Messaggio 17 dicembre 2012, n. 20774, fornisce chiarimenti in merito ai requisiti per la concessione dell'indennità mini-ASpI che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sostituirà l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, con particolare riferimento alle richieste, nel corso del 2013, per periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 (mini-ASpI 2012).

Al riguardo l'Istituto precisa che tali indennità vanno distinte dall'indennità mini-ASpI "a regime", e le richieste andranno presentate, con modalità telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013. Ai fini della concessione dell'indennità mini-ASpI 2012 saranno valutati i requisiti assicurativi e contributivi dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione mini-ASpI.