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19/11/2012 - Sisma e contenzioso tributario, i chiarimenti dell'Agenzia: Circolare

Sisma e contenzioso tributario, i chiarimenti dell'Agenzia: Circolare

Con Circolare 16 novembre 2012, n. 43, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sulla gestione del contenzioso tributario a seguito degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, adottati con D.L. n. 74/2012.

In particolare, i chiarimenti hanno ad oggetto:

  • la sospensione al 31 dicembre 2012 di diritto dei processi e dei termini delle attività processuali presso gli uffici giudiziari di Ferrara e Mantova, o, per chi alla data del 20 maggio aveva sede operativa o esercitava la propria attività nei Comuni colpiti dal sisma, a prescindere dalla sede dell'Ufficio giudiziario;
  • il rinvio d'ufficio delle udienze al 31 dicembre 2012 nei casi in cui una delle parti sia residente o abbia sede nei Comuni interessati dal sisma, indipendentemente dalla sede dell'Ufficio giudiziario.

Si sottolinea, infine, che la sospensione dei termini ha effetto anche per la mediazione tributaria.

 

Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: Decreto Legislativo

Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 192.

In particolare, il Decreto:

  • fissa, in linea generale, a 30 giorni il termine di pagamento delle transazioni commerciali tra pubblica amministrazione e imprese;
  • stabilisce il tasso minimo degli interessi legali moratori a 8 punti percentuali della maggiorazione del tasso fissato dalla Bce;
  • chiarisce il concetto di "grave iniquità" (condizione da cui può derivare la nullità del contratto tra le parti).

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 30 novembre 2012, ma saranno applicabili dal 1° gennaio 2013.

 

Non è ritorsivo il licenziamento dopo la mobilità e il rifiuto del lavoratore di essere ripescato in posizione inferiore

È legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per motivi produttivi di un operaio precedentemente interessato da una procedura di mobilità ex lege n. 223/1991, che aveva rifiutato il repechage in posizioni inferiori, quando la necessità dell'azienda di ridimensionare ulteriormente il reparto è sorta successivamente alla procedura di mobilità stessa. E tale provvedimento non integra necessariamente gli estremi della ritorsione per il rifiuto dello "scivolo" in posizione inferiore.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 20013 del 15 novembre 2012, nella quale precisa che se l'obbligo di provare l'impossibilità di repechage attiene all'impresa, il lavoratore ha il compito di facilitare tale onere del datore di lavoro, indicando le mansioni inferiori nelle quali potrebbe essere ricollocato. La soppressione del reparto nel quale era impiegato il lavoratore, unita all'impossibilità di repechage, giustificano il licenziamento.

 

Licenziamento: non è infedeltà fotocopiare documenti aziendali per difendersi in giudizio

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito l'illegittimità del provvedimento espulsivo comminato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente che è stato sorpreso a fotocopiare documentazione aziendale al fine di assicurarsi la propria difesa in giudizio.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 20163 del 16 novembre 2012, ha precisato che non può considerarsi leso alcun obbligo di fedeltà da parte del lavoratore che si impossessa di documenti aziendali al fine di tutelare la propria posizione giudiziaria. Contestualmente deve considerarsi decisamente illegittimo il provvedimento di licenziamento fondato su tali basi.

 

Obbligo di invio telematico delle domande di permessi ex lege n. 104/1992: precisazioni INPS

L'INPS, con il Messaggio n. 18728 del 15 novembre 2012, precisa che l'invio telematico delle domande di permessi per l'assistenza di familiare disabile in situazione di gravità, riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato e non i soggetti titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

Questi ultimi devono continuare a fare riferimento al datore di lavoro.

 

Niente licenziamento in caso di rifiuto del dipendente di passaggio dal part-time al tempo pieno

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del recesso del datore motivato dal rifiuto del dipendente di passare dal tempo parziale a quello pieno, almeno con riferimento ai rapporti di lavoro concernenti i periodi in cui erano vietate le c.d. "clausole elastiche" per l'orario di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 20016 del 15 novembre 2012, ha precisato che il provvedimento espulsivo, motivato da esigenze di riorganizzazione aziendale, è illegittimo in quanto, secondo le norme applicabili all'epoca al rapporto controverso, non sussisteva la possibilità di disporre unilateralmente variazioni dei tempi dell'attività lavorativa, a nulla rilevando il richiamo alle norme comunitarie (direttiva CE 97/81) per i rapporti precedenti al D.Lgs n. 61/2000 che ha attuato la disciplina europea.

 

Sisma Emilia: si allarga la platea per gli aiuti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2012 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 194 del 16 novembre 2012, recante ulteriori disposizioni in materia di aiuti ai soggetti colpiti dal sisma dell'Emilia del 20 e 29 maggio scorso.

Il Decreto in esame interviene in merito al finanziamento agevolato per il versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di sospensione, nonché per il periodo 1° dicembre 2012 - 30 giugno 2013.

In particolare il Decreto in esame precisa che tra i soggetti che possono accedere a detto finanziamento agevolato, rientrano tra gli altri anche:

  • i lavoratori autonomi,
  • i titolari d'imprese commerciali,
  • gli esercenti attività agricole, nonché
  • i lavoratori dipendenti.