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23/09/2011 - Credito di imposta da trasformazione di attività per imposte anticipate: Risoluzione

 

Credito di imposta da trasformazione di attività per imposte anticipate: Risoluzione

Con Risoluzione 22 settembre 2011, n. 94, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che il credito di imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate s tanziate in bilancio, di cui all'art. 2, comma 55, D.L. n. 225/2010, può essere utilizzato a decorrere dalla data di approvazione di bilancio, se avvenuta dopo l'entrata in vigore di detto Decreto.

La disciplina in commento è applicabile da tutti i soggetti Ires la cui forma giuridica preveda l'approvazione del bilancio da parte dei soci, e comporta che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la stessa ha efficacia, non siano più ammesse variazioni in diminuzione corrispondenti all'ammontare di imposte anticipate trasformate.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel Mod. F24 attraverso il codice tributo "6834" e dovrà successivamente essere indicato nel quadro RU, Mod. Unico SC, nella Sezione XIX, con codice credito 80.

 

 

Manovra-bis: novità in materia di addizionali IRPEF

Con l'approvazione della Legge n. 148/2011 di conversione della c.d. "Manovra di Ferragosto" è stato confermato che, a decorrere dal 2012, le Regioni a statuto ordinario potranno d isporre l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF di base.

L'incremento graduale non potrà essere superiore:

allo 0,5% per il 2012 e 2013;

all'1,1% per il 2014;

al 2,1% per il 2015.

Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote dell'addizionale IRPEF delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011, sono superiori all'aliquota di base (0,9%).

I Comuni possono deliberare aumenti dell'addizionale IRPEF fino al raggiungimento di un'aliquota complessiva pari allo 0,8%. Le variazioni in aumento potranno avere già effetto sull'acconto da versare dal mese di marzo 2012 qualora la delibe ra sia adottata entro il 31 dicembre 2011.

In sede di conversione in legge è stata introdotta la disposizione in base alla quale:

le differenziazioni di aliquota possono essere stabilite dai Comuni esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale;

la soglia di esenzione di cui all'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 360/98 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali da intendersi come soglia di reddito al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta e < b>al superamento della quale l'imposta è dovuta sul reddito complessivo.

 

 

Aumento dell'IVA al 21%: chiarimenti di Assonime

Con Circolare 19 settembre 2011, n. 23, Assonime ha illustrato le disposizioni contenute nel D.L n. 138/2011 (Manovra di Ferragosto), convertito con Legge n. 148/2011, in relaz ione all'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA al 21%.

In particolare Assonime analizza il comma 2 quater dell'articolo 2, D.L. n. 138/2011 che prevede, in riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e altri enti pubblici, l'applicazione dell'aliquota al 20% se, al 16.9.2011 (giorno precedente l'entrata in vigore della legge di conversione) è già stata emessa e registrata la relativa fattura.

Secondo l'Associazione questa disposizione:

si aggiunge all'articolo 6, D.P.R. n. 633/72 che già dispone il differimento dell'esigibilità dell'imposta sulle forniture dei suddetti enti ma non il momento di effettuazione dell'operazione che resta disciplinato dalle regole generali;

penalizzerebbe gli enti pubblici in quanto subordina il mantenimento dell'aliquota al 20% alle operazioni effettuate fino al 16 settembre con l'ulteriore condizione che il fornitore abbia emesso e registrato la fattura.

 

 

INAIL: massimali e minimali a decorrere dal 1° luglio 2011

L'INAIL, con Circolare n. 49 del 22 settembre 2011, riepiloga i minimali e massimali di rendita da utilizzare a partire dal 1° luglio 2011.

I nuovi importi sono stati determinati sulla base del decreto 13 giugno 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure di euro 14.681,10 e di euro 27.264,90.