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29/09/2011 - Modello IVA TR e operazioni con aliquota al 21%: Risoluzione

Modello IVA TR e operazioni con aliquota al 21%: Risoluzione

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 28 settembre 2011, n. 96, ha chiarito le modalità di compilazione del Mod. IVA TR (da presentare entro il mese di ottobre 2011), a seguito dell'aumento, dal 17 settembre 2011, dell'aliquota IVA al 21%.

L'Agenzia conferma che è possibile utilizzare l'attuale modello in uso, nonostante le variazioni intervenute, in quanto l'aumento dell'aliquota riguarda solo una parte limitata delle operazioni, ossia quelle tra il 17 e il 30 settembre 2011. In par ticolare, la compilazione è la seguente:

operazioni attive: nel rigo TA11 devono essere indicate le operazioni con aliquota al 20%, mentre l'ulteriore 1% va riportato nel rigo TA14, campi 1 e 2;

operazioni passive: nel rigo TB11 vanno indicate le operazioni con aliquota al 20% e l'ulteriore 1% va riportato nel rigo TB13, campi 1 e 2.

Per le istanze relative al primo trimestre 2012 sarà reso disponibile un nuovo modello TR.

 

 

Professionisti soggetti ad IRAP anche se la loro organizzazione è di modesta entità: Cassazione

Con Sentenza 27 settembre 2011, n. 19688, la Corte di Cassazione, in parziale contrasto con la giurisprudenza prevalente, si pronuncia sul concetto di autonoma organizzazion e, stabilendo che un professionista, né dipendente, né collaboratore (saltuario o occasionale) è soggetto ad IRAP, in quanto opera con struttura propria, anche se di modesta entità.

Secondo i giudici, infatti, la caratteristica dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui respons abilità ed interesse.

L'accertamento di tale requisito spetta al giudice di merito e, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

 

 

Manovra-bis: limitazioni all'uso del contante

Con l'approvazione della Legge n. 148/2011 di conversione della c.d. "Manovra di Ferragosto", è stata confermata la riduzione a 2.500 euro del limite all'uso del contante e dei tit oli al portatore (pari a 5.000 euro fino al 12 agosto 2011), al fine di adeguarsi alle disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio. Si rammenta che da ciò consegue che:

il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a 2.500 euro;

gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a 2.500 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di 2.500 euro entro il 30 settembre 2011.

In sede di conversione in legge è stata introdotta la previsione in base alla quale "è esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni . commesse nel periodo da l 13 agosto al 31 agosto 2011" relative all'uso del contante nel nuovo limite di 2.500 euro.

 

 

Sanzione penale per il datore che non adotta le protezioni sulle impalcature

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 34903 del 27 settembre 2011, ha sancito che le sanzioni penali a carico del datore di lavoro previste dalla Legge n. 626/1994 per il mancato utilizzo delle protezioni sui ponteggi e le impalcature, nonostante l'abrogazione della norma da parte del D.Lgs n. 81/2008, sopravvivono per "continuità tra i due testi di legge".

Nel particolare, l'articolo 122 del nuovo TU della Sicurezza prevede che nell'esecuzione dei lavori debbano "essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni at te ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose". Il datore di lavoro inadempiente, di conseguenza, non può far altro che accettare la sanzione penale.

 

 

Contributo economico di malattia: i chiarimenti dell'INPS

L'INPS, nella Circolare n. 122 del 28 settembre 2011, a seguito delle modifiche introdotte dalla c.d. "Manovra economica", fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell'indennità economica di malattia, chiarendo che sono tenuti a tale obbligo:

anche i datori di lavoro tenuti a corrispondere ai lavoratori, per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia (tabella G Legge n. 41/1986);

per le categorie di lavoratori cui l'assicurazione di malattia è applicabile in base alla normativa vigente.

Le modifiche introdotte dall'art. 20, comma 1, D.L. n. 98/2011 (conv. con mod. nella Legge n. 111/2011) hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2011. Al riguardo l'Istituto chiarisce che sono irripetibili i contributi comunque versati per periodi a nteriori al 1° maggio 2011.

 

 

Fondo di solidarietà per le imprese assicuratrici: circolare INPS

L'INPS, con la Circolare n. 123 del 28 settembre 2011, interviene per fornire istruzioni operative in seguito all'istituzione presso l'INPS del «Fondo di solidarietà per il sostegno d el reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici».

Il Fondo, allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti dei lavoratori interessati da processi di ristrutturazione e/o di situazioni di cr isi o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, eroga prestazioni ordinarie e straordinarie finanziate da un contributo ordinario e da un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni straordinarie.

In particolare l'INPS, con la Circolare n. 123/2011, rende note le modalità di compilazione del flusso UNIEMENS per il versamento del contributo ordinario e si riserva di fornire ulteriori istruzioni per il versamento del contributo addizionale e per quel lo straordinario.